Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/91: Approvazione e attuazione della Convenzione di Lubiana-L’Aia sulla cooperazione internazionale in materia di indagini e di azione penale per il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e altri crimini internazionali · 44 pagine
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quando l’azione penale è avviata da uno Stato diverso da quello sul cui territorio sono stati commessi i crimini.
Art. 15 Responsabilità delle persone giuridiche
L’articolo 15 si basa sull’articolo 26 UNCAC e sull’articolo 10 UNTOC.
Precisa che gli Stati Parte si impegnano a stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano ai crimini ai quali la Convenzione è applicata (par. 1). La responsabilità può essere penale, civile o amministrativa (par. 2). Alle persone giuridiche ritenute responsabili vanno comminate sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, comprese le sanzioni pecuniarie (par. 4).
La responsabilità delle persone giuridiche non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i crimini (par. 3). Questa disposizione rispecchia la tendenza generale in atto nel diritto penale svizzero di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche accanto a quella delle persone fisiche.
Con la revisione della parte generale del Codice penale, le Camere federali hanno introdotto la responsabilità penale delle imprese nell’articolo 102 e seguenti CP. L’articolo 102 capoverso 1 stabilisce la responsabilità primaria ed esclusiva delle imprese coinvolte in crimini gravi che non possono essere ascritti a una persona fisica. Il capoverso 2, invece, stabilisce una responsabilità sussidiaria o parallela dell’impresa e della persona fisica solo per i reati elencati, tra cui non figurano i crimini internazionali. Di conseguenza, per un crimine internazionale non è possibile punire anche una persona giuridica oltre a una persona fisica. L’impresa resta comunque responsabile di un crimine internazionale commesso al suo interno che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata (art. 102 cpv. 1 CP).
Ad ogni modo, la Convenzione permette agli Stati Parte di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche conformemente ai propri principi giuridici (par. 1). In tal senso, il diritto nazionale svizzero è conforme alla Convenzione.
Art. 16 Utilizzo e protezione di dati personali
Questo articolo, inserito soprattutto alla luce degli importanti sviluppi in tale settore, tiene conto delle disposizioni AIMP in materia di protezione dei dati e della direttiva (UE) 2016/680 che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.
L’articolo 16 si applica ai dati personali trasmessi in virtù della Convenzione (par. 1). La definizione di «dati personali» è retta dal diritto nazionale dello Stato Parte interessato e dai suoi obblighi internazionali; per la Svizzera si fa riferimento alla Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Convenzione 108)27.
I capoversi 2 e 3 riguardano le condizioni imposte dagli Stati Parte per l’utilizzo dei dati personali trasmessi, mentre i capoversi 4 e 6 obbligano a cancellare i dati personali trasmessi qualora siano inesatti o non più necessari. I capoversi 5 e 7 disciplinano rispettivamente l’informazione del diretto interessato in merito alla trasmissione dei dati personali che lo riguardano e la protezione dei dati personali da parte dello Stato Parte che li riceve. Il capoverso 8 stabilisce che la persona interessata da una trasmissione di dati ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali che la riguardano, mentre il capoverso 9 garantisce un rimedio giuridico efficace in caso di violazione di uno degli obblighi definiti nell’articolo 16.
27 RS 0.235.1; cfr. inoltre il Protocollo di emendamento della Convenzione 108, ratificato il 7 set. 2023 dalla Svizzera. 12/44