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Consultazione 2023/94: Modifica delle ordinanze nell’ambito del diritto alimentare e dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali · 5 pagine

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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso RU …

Art. 95c Disposizione transitoria della modifica del …

Le derrate alimentari non conformi alla modifica del ... possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secondo il diritto anteriore sino al … [2 anni] ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 2007 3 sul vino

Art. 27c Edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine

controllata

L’edulcorazione dei vini svizzeri a denominazione di origine controllata (DOC) è vietata. I Cantoni possono autorizzare l’edulcorazione dei vini DOC se sono adempiute le condizioni sull’edulcorazione dei vini emanate dal DFI secondo l’articolo 14 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr).

Art. 27ebisVino totalmente o parzialmente dealcolizzato

1 Per i vini a denominazione di origine controllata e i vini con indicazione geografica tipica non è ammessa una dealcolizzazione totale ai sensi delle disposizioni sulla caratterizzazione emanate dal DFI secondo l’articolo 36 capoversi 3 e 4 ODerr5. Per dealcolizzazione totale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico del prodotto pari o inferiore allo 0,5 per cento vol.

2 Per i vini a denominazione di origine controllata, i vini con indicazione geografica tipica e i vini da tavola è ammessa una dealcolizzazione parziale ai sensi delle disposizioni sulla caratterizzazione emanate dal DFI secondo l’articolo 36 capoversi 3 e 4 ODerr. Per dealcolizzazione parziale s’intende una pratica enologica che porta a un titolo alcolometrico del prodotto pari allo 0,5 per cento vol., ma inferiore al titolo alcolometrico minimo della categoria.

Art. 27f

I vini, i vini spumanti e i vini liquorosi svizzeri ed esteri devono soddisfare le disposizioni in materia di definizioni, pratiche e trattamenti enologici e caratterizzazione emanate dal DFI secondo gli articoli 14 capoverso 1 e 36 capoversi 3 e 4 ODerr6.

3 RS 916.140

4 RS 817.02

5 RS 817.02

6 RS 817.02