Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Compendio
Il 10 ottobre 2022 l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha pubblicato la prima versione aggiornata dello standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il nuovo quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset
Reporting Framework», CARF). Nella corrispondente raccomandazione del Con-
siglio dell’OCSE dell’8 giugno 2023 è stabilito che entrambi i quadri normativi sono considerati standard vincolanti che devono essere attuati da tutti gli Stati, quindi anche dalla Svizzera. In base alla tabella di marcia definita nell’ambito delle discussioni multilaterali, l’attuazione dei quadri normativi è prevista per il
1° gennaio 2026, con un primo scambio di dati nel 2027. Al vertice dei 20 principali Paesi industrializzati ed emergenti tenutosi a Nuova Delhi il 9 e 10 settem-
bre 2023 i capi di Stato hanno ribadito l’importanza dell’attuazione globale dei
quadri normativi entro la data prevista. In questa sede, il Consiglio federale propone sia l’approvazione delle disposizioni di diritto internazionale sia l’attua-
zione a livello nazionale.
Situazione iniziale
La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori per l’aggiornamento dello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (SCC) e allo sviluppo del nuovo quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (CARF), e il 10 novembre 2023, insieme ad altri 47 Stati, con una dichiarazione congiunta si è impegnata politicamente ad attuare il CARF. Da allora altri sei Stati hanno aderito alla medesima dichiarazione.
Lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività mira a colmare le lacune presenti e a garantire parità di trattamento con il settore finanziario tradizionale. Come previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, le informazioni da scambiare – in particolare quelle sulle operazioni effettuate in cripto-attività rilevanti nel corso di un anno civile e quelle sull’identità delle persone beneficiarie di questi valori patrimoniali – devono essere raccolte dai prestatori di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione e trasmesse una volta all’anno alle autorità fiscali. Queste le trasmettono, a loro volta, alle autorità fiscali degli Stati partner nei quali le persone oggetto di comunicazione sono fiscalmente residenti. L’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività è la base legale internazionale per lo scambio di informazioni relative a cripto-attività e, come tale, disciplina le modalità dello scambio. La questione riguardo ai Paesi con cui attuare lo scambio automatico di informazioni secondo il CARF sarà oggetto di progetti separati.
L’aggiornamento dello SCC ha permesso di chiarire alcune questioni interpretative relative allo SCC e di apportare diverse modifiche. In particolare, sono stati estesi determinati obblighi di comunicazione ed è stato chiarito il trattamento delle istituzioni caritatevoli, dei conti di moneta elettronica e dei conti per il versamento di capitale. In futuro, in conformità ai presupposti definiti dall’OCSE, questi elementi saranno esclusi dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti 2/91