Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in Svizzera

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Si tratta di uno standard globale minimo, che la Svizzera si è impegnata ad attuare nel 2014. In vista dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha sottoscritto l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (di seguito «Accordo SAI Conti finanziari»)1. L’Accordo SAI Conti finanziari si basa sull’articolo 6 della Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»)2 e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente alle norme definite nello standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) elaborato dall’OCSE. Lo SCC stabilisce chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. In Svizzera è allegato e parte integrante dell’Accordo SAI Conti finanziari. Quest’ultimo e lo SCC contengono le basi di diritto materiale necessarie ad attuare lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Tuttavia, non tutte le disposizioni sono esaustivamente dettagliate e direttamente applicabili. Per tale ragione sono state emanate la legge federale del 18 dicembre 20153 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e la relativa ordinanza del 23 novembre 20164 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI Conti finanziari sono entrati in vigore il 1° gennaio 2017, contestualmente alla LSAI e all’OSAIn. Sono state così costituite le basi legali per lo scambio automatico di informazioni, in virtù delle quali la Svizzera e i suoi Stati partner si scambiano dati sin dal 2018.

1.2 Ulteriore sviluppo dello scambio automatico di informazioni

Da quando il Consiglio dell’OCSE ha approvato lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, la progressiva digitalizzazione ha comportato un’evoluzione sostanziale dei mercati finanziari. Allo stesso tempo, gli Stati5 e le parti interessate hanno acquisito esperienza con il quadro normativo, ragione per cui, nel 2020, l’OCSE ha avviato corrispondenti lavori di revisione, che hanno portato ai risultati seguenti:

• scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari: sono state chiarite alcune questioni relative all’interpretazione dello SCC e sono state apportate diverse modifiche. Con questo primo aggiornamento sono stati estesi determinati

1 RS 0.653.1

2 RS 0.652.1

3 RS 653.1

4 RS 653.11

5 Il termine «Stati» comprende gli Stati e i territori.