Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
A causa della frammentazione del sistema di comunicazione e delle conseguenti differenze nella qualità dei dati, la regolamentazione esistente descritta non consente una visione globale e qualitativamente soddisfacente dei dati e quindi neppure una sorveglianza olistica del mercato. Essa impedisce dunque di individuare e perseguire in modo sistematico in Svizzera gli abusi di mercato, che oggi sono abitualmente perpetrati in modo trasversale sia alle sedi di negoziazione sia ai prodotti, compromettendo non solo la tutela degli investitori ma anche la reputazione e la competitività della piazza finanziaria svizzera.
Si propone pertanto che in futuro la FINMA riceva le comunicazioni di transazioni in modo centralizzato. Le sedi di negoziazione e i sistemi di negoziazione TRD non dovranno quindi più avere un proprio organo di comunicazione, ma avranno sempre la responsabilità di sorvegliare la formazione dei corsi e la conclusione di transazioni effettuate all’interno della sede di negoziazione affinché possano essere accertati lo sfruttamento di informazioni privilegiate, le manipolazioni del mercato nonché altre infrazioni alla legge e ai regolamenti. A tale scopo potranno utilizzare anche, all’occorrenza, le comunicazioni di transazioni. La FINMA sarà invece ora competente per la sorveglianza del mercato trasversale alle sedi di negoziazione. Affinché possa assolvere tale compito, le sedi di negoziazione saranno tenute a mettere a disposizione i dati di riferimento e del libro degli ordini.
Poiché le comunicazioni relative alle transazioni rivestono un ruolo centrale nell’individuazione degli abusi di mercato, è inoltre necessario, in aggiunta al sopraesposto ulteriore sviluppo della sorveglianza del commercio in una sorveglianza del mercato trasversale alle sedi di negoziazione, eliminare i problemi riscontrati nella pratica con le comunicazioni di transazioni. In particolare, occorre migliorare la qualità delle comunicazioni definendo un nuovo formato di comunicazione uniforme. In una fase successiva si dovranno modificare regole materiali a livello di ordinanza che sono all’origine di risultati inadeguati. Sarà mantenuta la comunicazione dei dati per l’identificazione dell’avente economicamente diritto, che potrà continuare a essere una persona fisica o una persona giuridica, e non ci si adeguerà all’obbligo previsto dall’UE di fornire indicazioni sul committente, in quanto ciò comporterebbe un nuovo adeguamento dei sistemi delle parti soggette all’obbligo di comunicazione, con conseguenti costi sproporzionati. Tuttavia, anche in futuro dovrà essere possibile comunicare il committente in casi eccezionali. Una regolamentazione corrispondente dovrà essere sancita a livello di ordinanza. Si rinuncia invece a introdurre la punibilità per negligenza, in quanto si presume che le restanti misure per migliorare la qualità delle comunicazioni, nonché l’attuazione dell’obbligo di comunicazione, in particolare la ricezione delle comunicazioni da parte della FINMA e quindi la sua competenza diretta per l’«enforcement», siano sufficienti e rendano superflua l’istituzione di una nuova disposizione penale.
Inoltre, tutti gli assoggettati alla vigilanza che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale saranno ora tenuti a comunicare alla FINMA i casi di sospetto abuso di mercato. L’esperienza di altre giurisdizioni, in particolare dell’UE, mostra che tali comunicazioni di casi sospetti da parte degli assoggettati alla vigilanza (i cosiddetti «suspicious transactions and order reports», STORs) rappresentano una fonte di grande utilità per l’individuazione degli abusi di mercato. Un tale obbligo riduce anche al minimo i rischi giuridici per gli istituti che effettuano la comunicazione. Infine, analogamente alla regolamentazione nell’UE e negli Stati Uniti, anche in Svizzera i partecipanti a una sede di negoziazione o a un sistema di negoziazione TRD dovranno registrare già nel libro degli ordini le indicazioni sull’avente economicamente diritto. In mancanza di tali indicazioni al momento della registrazione dell’ordine, sarà difficile riconoscere le manipolazioni del mercato basate su transazioni.
e. Ulteriori adeguamenti
Nel settore del diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto nonché degli abusi di mercato vengono inoltre apportate le seguenti modifiche sostanziali: