Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
− ampliamento del campo di applicazione del diritto in materia di pubblicità e di offerte
pubbliche di acquisto: al fine di creare condizioni di parità e rispettare il principio della neutralità tecnologica, il diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto viene esteso ai titoli di partecipazione delle imprese quotate presso un sistema di negoziazione TRD;
− chiarimento in merito all’obbligo di comunicazione secondo il diritto in materia di
pubblicità durante un’offerta pubblica di acquisto: al fine di aumentare la certezza del diritto, viene chiarito già a livello di legge che durante un’offerta pubblica di acquisto l’obbligo di comunicazione secondo il diritto in materia di pubblicità (art. 120 LInFi) è sospeso a favore dell’obbligo di comunicazione secondo il diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 134 LInFi). Per aumentare la trasparenza, gli organi per la pubblicità delle borse sono inoltre tenuti a segnalare tale sospensione sulla loro piattaforma di pubblicazione;
− introduzione di un obbligo di designazione di un recapito: per poter essere coinvolti
più facilmente come parti in un’offerta pubblica di acquisto, gli azionisti esteri di società bersaglio devono designare un recapito in Svizzera;
− assoggettamento al diritto penale della manipolazione del mercato basata su
transazioni: attualmente la fattispecie penale della manipolazione dei corsi comprende solo le transazioni fittizie. Nella pratica, tuttavia, circa il 90 per cento dei casi di manipolazione del mercato accertati dalla FINMA riguarda manipolazioni del mercato basate su transazioni, quindi non transazioni fittizie, bensì transazioni autentiche di natura manipolativa. Ciò, non da ultimo, in seguito agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. Le transazioni fittizie e le transazioni autentiche di natura manipolativa pregiudicano in egual misura la funzionalità dei mercati dei valori mobiliari e la parità di trattamento degli investitori e presentano anche il medesimo contenuto illegale. Per tale motivo, in linea con regolamentazione nell’UE, anche le transazioni autentiche di natura manipolativa saranno ora assoggettate al diritto penale. Le deroghe vigenti al divieto di manipolazione del mercato (art. 122 e segg. OInFi) si applicano anche alla fattispecie penale della manipolazione del mercato (art. 14 CP);
− semplificazione delle categorie di autori nella fattispecie penale dello sfruttamento
di informazioni privilegiate: la norma penale in materia di sfruttamento di informazioni privilegiate distingue fra tre categorie di autori (insider primari, secondari e terziari). La gravità della pena dipende dal motivo per il quale una persona è a conoscenza delle informazioni privilegiate. Gli insider primari, vale a dire le persone che conformemente alle disposizioni legali hanno accesso a informazioni privilegiate in virtù della loro attività o partecipazione, sono puniti in linea di massima con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, in casi qualificati, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Gli insider secondari, ossia le persone che ricevono informazioni privilegiate da un insider primario o che ottengono informazioni privilegiate a seguito di un crimine o di un delitto, sono puniti con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Gli insider terziari, ovvero tutte le altre persone, sono puniti solo con una multa. Quest’ultima forma di pena appare inadeguata al contenuto illegale della fattispecie, nella pratica conduce a risultanti contrastanti ed è inappropriata anche nel confronto internazionale. Per tale motivo, nella categoria di autori degli insider secondari sono ora inserite tutte le persone diverse dagli insider primari e la categoria degli insider terziari viene eliminata. In tal modo si tiene anche maggiormente conto del bene giuridico alla base della fattispecie penale riguardante le informazioni privilegiate;
− adeguamento degli elementi qualificanti la fattispecie nel caso di sfruttamento di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato: nell’applicazione del diritto,
l’attuale elemento qualificante le fattispecie penali dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (ottenimento di un vantaggio patrimoniale di almeno fr. 1 mio.) si è rivelata troppo elevata o non idonea alla pratica. Per tale motivo, l’importo viene ora fissato a 500 000 franchi e la fattispecie penale viene integrata con gli elementi qualificanti più adeguati della commissione di reati per mestiere o sotto forma di