Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

bande. Si garantisce in tal modo che lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato siano effettivamente considerati anche in Svizzera come reati preliminari del riciclaggio di denaro. Tale adeguamento è importante non da ultimo per la reputazione della Svizzera come piazza finanziaria;

− possibilità di utilizzare i programmi GovWare per le fattispecie penali qualificate dello sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato:

oggigiorno le informazioni sono scambiate perlopiù tramite canali digitali e in forma cifrata e per questo il Ministero pubblico della Confederazione, per perseguire gli abusi di mercato, deve utilizzare programmi informatici particolari per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (GovWare). Tale possibilità sarà garantita mediante un adeguamento del Codice di diritto processuale penale (CPP)26.

3.1.4 Analisi finanziaria

Con la revisione della LInFi si coglie infine l’occasione per sancire nella LSerFi i principi relativi all’analisi finanziaria, in modo giuridicamente vincolante per tutti i produttori di analisi finanziarie (creazione di condizioni di parità). Sotto il profilo del contenuto, la norma chiarisce che le analisi finanziarie sono da considerarsi indipendenti e possono essere qualificate come tali solo se i produttori si attengono a determinate direttive in materia di organizzazione, volte in particolare a prevenire i conflitti di interessi. Se tali requisiti non sono soddisfatti, l’analisi finanziaria deve essere chiaramente qualificata come non indipendente.

3.2 Attuazione

Nell’ambito del riesame della LInFi è stata rilevata una necessità di intervenire anche a livello di ordinanza.

Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario occorre stabilire in particolare i valori soglia a partire dai quali è necessaria un’autorizzazione come sistema di pagamento (art. 4 cpv. 2) o come depositario centrale (art. 61). Al Consiglio federale spetterà inoltre il compito di precisare il contenuto dei piani di stabilizzazione (art. 24) e di liquidazione preventivi (art. 18b e 24a AP-LInFi), nonché i dettagli delle misure di risanamento applicabili alle controparti centrali (art. 88a). Parallelamente alle modifiche relative alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS adeguerà l’OBN.

Nel settore del commercio di derivati occorre, in particolare, armonizzare le comunicazioni alle norme tecniche internazionali come LEI, UTI, UPI e altri elementi di dati critici. Inoltre, nel settore della garanzia bilaterale si deve valutare l’opportunità di introdurre un’eventuale deroga permanente per le opzioni su azioni non compensate a livello centrale. In tale contesto, gli sviluppi a livello internazionale vengono monitorati e tenuti in considerazione. Nell’ambito della revisione dell’OInFi si dovrà inoltre valutare la possibilità di armonizzare gli obblighi di verifica e di documentazione alla prassi di altre giurisdizioni, in modo commisurato al rischio, nonché di semplificare i requisiti di documentazione per le controparti non finanziarie che non intendono commerciare derivati.

Nel settore del diritto in materia di pubblicità e di offerte pubbliche di acquisto, nonché degli abusi di mercato, occorrerà eliminare in particolare le incertezze giuridiche esistenti in relazione all’obbligo di pubblicità delle partecipazioni qualificate. Questo si inserisce nel contesto dell’obbligo di comunicazione per le partecipazioni in investimenti collettivi di capitale (art. 18 OInFI-FINMA) nel caso di aumenti di capitale, assunzioni a fermo e per i gruppi di «lock up». Bisognerebbe inoltre esaminare in modo approfondito la possibilità di concepire in modo meno dispendioso l’obbligo di comunicazione in caso di modifica delle informazioni (art. 16

26 RS 312