Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

cpv. 2 OInFi-FINMA). Per quanto riguarda il diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto, appare opportuno riesaminare gli emolumenti per l’attività della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (art. 116 e segg. OInFi). Inoltre, sia nel diritto in materia di pubblicità che nel diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto, dovrà essere eliminata nella corrispondenza la possibilità di presentare atti giuridici via fax.

Per le questioni legate all’attuazione e le eventuali disposizioni d’esecuzione relative alle modifiche qui proposte della LInFi si rimanda alle spiegazioni delle singole disposizioni. Va sottolineato che nel settore delle comunicazioni di transazioni il Consiglio federale introdurrà prevedibilmente una deroga per le obbligazioni internazionali non riguardanti la Svizzera.

La LInFi non contiene prescrizioni di forma che causerebbero problemi nell’attuazione pratica.

4. Commento ai singoli articoli

4.1 Legge sull’infrastruttura finanziaria

Sostituzione di espressioni

Capoverso 4

Per ragioni di coerenza, l’abbreviazione «OPA» viene sostituita ovunque con «offerte pubbliche di acquisto»

Art. 2 lett. f

Al fine di beneficiare appieno dei vantaggi della tecnologia di registro distribuito, sarà consentito ai sistemi di negoziazione TRD di quotare valori mobiliari alle stesse condizioni di una borsa (v. commento alle modifiche dell’art. 73d). Nella definizione del concetto di «quotazione» viene pertanto precisato che la quotazione è possibile presso una borsa come anche un sistema di negoziazione TRD.

Viene inoltre precisato che la quotazione può avvenire soltanto su richiesta dell’emittente, il che corrisponde all’attuale prassi.

Infine, il testo di questa disposizione nella versione francese è stato modificato per adeguarlo alle altre versioni linguistiche. Tali modifiche non comportano alcuna variazione sostanziale.

Sezione 1: Condizioni di autorizzazione e obblighi generali delle infrastrutture del mercato finanziario

Il titolo della sezione viene modificato per tenere conto del fatto che il nuovo articolo 18b non si applica a tutte le infrastrutture del mercato finanziario.

Art. 4 cpv. 2, 2bis, 2ter

Capoversi 2 e 2bis

Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono. In sede di valutazione della LInFi si è constatato che, dati gli sviluppi legati alla digitalizzazione e