Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

l’ingresso sul mercato di nuovi attori, la questione del momento preciso in cui un’autorizzazione è necessaria ha acquisito maggiore importanza27.

In tale ottica, al Consiglio federale è conferita la competenza di fissare nell’ordinanza i valori soglia a partire dai quali si può presumere che i criteri di rilevanza menzionati siano soddisfatti. Ciò consentirebbe di chiarire il campo di applicazione della LInFi e di porre rimedio all’attuale incertezza del diritto.

Ai fini di una maggiore comprensibilità, anche la struttura del capoverso 2 viene rielaborata, senza tuttavia modificarne il campo di applicazione.

Infine, nella versione francese viene chiarito, in linea con le altre versioni linguistiche e con le disposizioni vigenti per altre infrastrutture del mercato finanziario, che la disposizione si applica al sistema di pagamento e non al gestore del sistema di pagamento. Anche in questo caso si tratta di una modifica meramente redazionale.

Capoverso 2ter

Il nuovo capoverso 2terchiarisce che le banche, per la gestione di un sistema di pagamento (soggetto ad autorizzazione), non necessitano di autorizzazioni aggiuntive secondo la LInFi, bensì devono soddisfare i requisiti applicabili ai sistemi di pagamento. Ciò mira a creare condizioni di parità per i diversi sistemi di pagamento. Malgrado questi obblighi aggiuntivi, la banca resta soggetta alla vigilanza della FINMA, secondo i principi definiti nella legge dell’8 novembre 193428 sulle banche (LBCR).

Questa norma si applica però soltanto se il sistema di pagamento in questione non riveste rilevanza sistemica. Un sistema di pagamento di rilevanza sistemica deve essere gestito in ogni caso come una persona giuridica autonoma e autorizzata secondo la LInFi. Tale approccio risulta giustificato alla luce dell’importanza di un sistema di pagamento di rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria.

Art. 15 cpv. 3

In questa disposizione viene introdotta l’abbreviazione «LBCR».

Art. 16 cpv. 2

Per completezza, nell’elenco dei termini riservati alle infrastrutture del mercato finanziario secondo la LInFi vengono ora inserite anche le denominazioni «stock exchange» e «securities exchange».

Art. 18a Ammissione, sospensione ed esclusione di partecipanti

La LInFi non prevede attualmente alcuna disposizione generale in materia di ammissione, sospensione ed esclusioni di partecipanti a un’infrastruttura del mercato finanziario. Tale lacuna viene colmata con questa disposizione, in base alla quale un’infrastruttura del mercato finanziario deve definire le condizioni di partecipazione e stabilire i criteri e le modalità di sospensione e di esclusione dei partecipanti. La norma è in linea con il disposto dell’articolo 24 OBN, che disciplina l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei partecipanti a

27 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.3.1.

28 RS 952.0