Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica. La pubblicazione deve avvenire in linea con le disposizioni dell’articolo 21.

Art. 18b Piano di liquidazione preventivo semplificato

Secondo questa disposizione, le controparti centrali, i depositari centrali, i sistemi di negoziazione TRD che offrono i servizi di cui all’articolo 73a capoverso 1 lettera b o c nonché i sistemi di pagamento soggetti ad autorizzazione devono ora elaborare un piano di liquidazione preventivo. Il piano deve delineare le modalità, il periodo di tempo e i mezzi finanziari previsti per la cessazione dell’attività. Deve essere presentato per approvazione alla FINMA nel quadro della richiesta di autorizzazione. Il Consiglio federale stabilisce la struttura generale e il contenuto minimo del piano di liquidazione preventivo semplificato. In base al diritto vigente, soltanto le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica sono tenute a predisporre un piano di liquidazione di questo tipo (cfr. art. 72 OInFi).

La disposizione non si applica alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica che devono elaborare un piano secondo l’articolo 24a AP-LInFi. Per chiarire tale distinzione si parla in questa sede di un piano di liquidazione semplificato, in contrapposizione con il piano di liquidazione completo che deve essere elaborato dalle infrastrutture di rilevanza sistemica.

Art. 22 Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica

Capoverso 1

In sede di valutazione della LInFi si è constatato che i presupposti che giustificano la classificazione di un’infrastruttura del mercato finanziario o di un processo operativo come avente rilevanza sistemica dovevano essere adeguati per tenere maggiormente conto dei rischi creati o intensificati dalla digitalizzazione (p. es. ciberattacchi o perdita di fiducia dei partecipanti al mercato) e delle conseguenti ripercussioni sui mercati finanziari e sull’economia reale29. A tal fine si propongono qui tre modifiche.

In primo luogo, per determinare la rilevanza sistemica di un’infrastruttura del mercato finanziario o di un processo operativo non ci si baserà non più sull’indisponibilità dell’infrastruttura in questione, bensì su una sua disfunzione (lett. a), il che corrisponde essenzialmente già all’attuale prassi della BNS. Il concetto di «disfunzione» è da intendersi in senso lato e si riferisce per esempio ai casi in cui un’indisponibilità, quale un malfunzionamento improvviso, è da attribuirsi a cause diverse dal problema tecnico.

In secondo luogo, la disposizione viene modificata per consentire alla BNS di tenere conto delle gravi ripercussioni di una disfunzione sull’economia per determinare se un’infrastruttura del mercato finanziario abbia rilevanza sistemica. Si tratta di un lieve ampliamento della norma esistente, che potrebbe essere pertinente in particolare nel contesto dei servizi di pagamento.

In terzo luogo, l’avamprogetto prevede una maggiore considerazione dell’importanza delle infrastrutture del mercato finanziario ai fini della politica monetaria della BNS, nel senso che la loro importanza può giustificarne la rilevanza sistemica. Ciò è necessario perché la BNS dipende dalla funzionalità di determinate infrastrutture per l’adempimento dei suoi compiti di politica monetaria, tra cui l’attuazione della stessa, o del suo ruolo di «lender of last resort». Un loro malfunzionamento potrebbe impedire il corretto adempimento dei compiti della BNS e mettere di conseguenza a rischio la stabilità finanziaria. È quindi giustificato creare la base

29 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.1.1.