Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

legale necessaria ad assicurare che tali rischi siano rilevati correttamente e che sia così colmata una lacuna legislativa.

La modifica della lettera b è puramente formale e serve a tenere conto dell’introduzione di una nuova lettera c.

Capoverso 2 lettera a

Come nel capoverso 1 lettera a, anche in questa disposizione la rilevanza sistemica è determinata non più in base alle ripercussioni dell’indisponibilità di un processo operativo, bensì a quelle di una disfunzione. In linea con le modifiche apportate al capoverso 1 lettera c, le ripercussioni sulla politica monetaria o sull’economia possono altresì giustificare che un processo operativo sia considerato di rilevanza sistemica. Il concetto di «disfunzione» ha lo stesso significato attribuitogli nel capoverso 1.

Art. 23 cpv. 4, frase introduttiva

La modifica è puramente formale e serve a tenere conto del fatto che ora l’abbreviazione della LBN è introdotta già all’articolo 22 AP-LInFi.

Art. 23a Esigenze particolari in materia di fondi propri

Nell’ambito della valutazione della LInFi è stata rilevata la necessità di introdurre delle cosiddette norme «gone concern» e «going concern» per le infrastrutture di rilevanza sistemica. Viene pertanto introdotto un nuovo articolo 23a in base al quale, in linea con il modello dell’articolo 9 capoverso 2 lettera a LBCR30, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri che garantiscano una maggiore capacità di assorbire perdite e contribuiscano meglio, in caso di rischio d’insolvenza, a mantenere le loro attività di rilevanza sistemica rispetto a un’infrastruttura del mercato finanziario che non ha rilevanza sistemica. La FINMA stabilisce nel singolo caso l’ammontare di questi fondi propri per ogni infrastruttura del mercato finanziario interessata. A tal fine tiene conto soprattutto degli sviluppi in atto a livello internazionale in quest’ambito (in particolare per quanto riguarda le controparti centrali). Consulta previamente la BNS.

Art. 24 cpv. 1, 1bise 5

Capoverso 1

Questa disposizione precisa che il piano di stabilizzazione comprende tutte le attività dell’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e non solo i processi operativi di rilevanza sistemica (se presenti). Tale approccio corrisponde già all’odierna prassi di vigilanza e, in larga misura, alla normativa applicabile alle banche di rilevanza sistemica.

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire la struttura e il contenuto minimo del piano di stabilizzazione. In tal modo si intende aumentare la certezza del diritto.

Capoverso 1bis

Questo nuovo capoverso crea una base legale esplicita per l’obbligo dell’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di testare regolarmente il suo piano di

30 RS 952.0