Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
stabilizzazione. Tale approccio è in linea con gli standard internazionali e aumenta la certezza del diritto.
Capoverso 5
I piani di stabilizzazione e di liquidazione devono tenere conto degli standard internazionali riconosciuti. Questa disposizione aumenta la certezza del diritto e corrisponde all’odierna prassi di vigilanza.
Art. 24a Piano di liquidazione preventivo completo
Questa disposizione sancisce a livello di legge l’obbligo per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, attualmente previsto dall’articolo 72 OInFi, di elaborare un piano di liquidazione preventivo («orderly wind down plan»).
Secondo questa disposizione, le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica devono elaborare un piano di liquidazione preventivo completo che indichi come cessare in modo ordinato i processi operativi di rilevanza sistemica in caso di cessazione volontaria dell’attività. Tale obbligo si applica indipendentemente dal fatto che la cessazione volontaria comporti la restituzione dell’autorizzazione o no (cpv. 1). Sotto il profilo formale, questo piano viene ora designato come piano di liquidazione completo per differenziarlo dal piano semplificato che deve essere elaborato da determinate altre infrastrutture del mercato finanziario (v. art. 18b AP-LInFi). Nonostante il cambio di designazione e alcune modifiche formali nel testo della disposizione, il trasferimento della norma a livello di legge non mette in discussione l’odierna prassi di vigilanza basata sull’articolo 72 OInFi.
Questo trattamento differenziato delle infrastrutture di rilevanza sistemica è giustificato dal fatto che i rischi legati alla liquidazione di tali istituzioni e le relative ripercussioni sui mercati sono generalmente più significativi rispetto alla liquidazione di un’altra infrastruttura del mercato finanziario. Va notato che un’infrastruttura di rilevanza sistemica deve elaborare un solo piano in base a questo nuovo articolo, che prevale sull’articolo 18b AP-LInFi.
Come finora, il piano di liquidazione preventivo deve prevedere un periodo di tempo ragionevole affinché i partecipanti possano passare a un’infrastruttura del mercato finanziario alternativa (cpv. 2). Il piano deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo (cpv. 3).
Viene ora indicato espressamente che il piano deve essere presentato alla FINMA per approvazione. Ogni anno deve essere aggiornato e nuovamente presentato alla FINMA per approvazione. La FINMA consulta la BNS prima di concedere l’approvazione (cpv. 4).
Il Consiglio federale stabilisce la struttura generale e il contenuto minimo del piano di liquidazione preventivo completo.
Art. 24b Applicazione dei requisiti particolari alle infrastrutture del mercato finanziario
svizzere che hanno rilevanza sistemica all’estero
Secondo il diritto vigente, solo le infrastrutture del mercato finanziario che hanno rilevanza sistemica in Svizzera possono essere designate come tali. Un’infrastruttura svizzera che ha rilevanza sistemica soltanto all’estero non può essere dichiarata di rilevanza sistemica, né essere sottoposta ai requisiti particolari di cui all’articolo 23 LInFi.