Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Sebbene attualmente non esistano infrastrutture del mercato finanziario svizzere che hanno rilevanza sistemica soltanto all’estero, in sede di valutazione della LInFi si è constatato che gli sviluppi tecnologici potrebbero favorire la creazione di nuove infrastrutture che rientrerebbero in tale definizione, in particolare nell’ambito delle operazioni di pagamento31. Per tenere conto di una tale eventualità e rafforzare ulteriormente la reputazione della piazza finanziaria svizzera, questo articolo conferisce alla FINMA la facoltà di sottoporre determinate infrastrutture svizzere al regime applicabile alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica su richiesta di un’autorità di vigilanza estera, se quest’ultima fornisce la prova che l’infrastruttura interessata ha (o è in procinto di avere) rilevanza sistemica nella sua Giurisdizione secondo il diritto applicabile. Nella sua decisione, la FINMA può fondarsi sulla valutazione dell’autorità estera (effettuata sulla base del diritto vigente nella Giurisdizione estera in questione).
Come emerge dal testo di legge (cpv. 1), questa disposizione mira a offrire alla FINMA la possibilità di rispondere alla richiesta di un’autorità estera. Alla FINMA non è imposto alcun obbligo attivo di chiarire la questione con le autorità estere nell’ambito del processo di autorizzazione.
Nella sua decisione la FINMA stabilisce gli obblighi che l’infrastruttura interessata deve soddisfare e ne verifica l’osservanza (cpv. 2). In seguito essa sorveglia in modo continuativo l’osservanza dei requisiti particolari (cpv. 3).
Nella prassi e secondo le procedure attualmente applicabili, la FINMA consulta la BNS per verificare se l’infrastruttura interessata non debba essere considerata di rilevanza sistemica in Svizzera prima di imporle requisiti particolari sulla base di questo nuovo articolo.
Art. 28 Organizzazione del commercio e registrazione
Il vigente articolo 28 che disciplina l’organizzazione del commercio viene integrato con alcuni aspetti fondamentali concernenti l’obbligo di registrazione (documentazione del libro degli ordini e messa a disposizione dei dati del libro degli ordini alla FINMA) e quindi corredato di un nuovo titolo e di una nuova numerazione dei capoversi. In virtù del rimando di cui all’articolo 73b lettera b LInFi, la disposizione si applica anche ai sistemi di negoziazione TRD.
Capoverso 1
La disposizione corrisponde al vigente articolo 28 capoverso 1.
Capoverso 2
Con questa disposizione, i partecipanti a una sede di negoziazione sono ora indirettamente tenuti a fornire indicazioni che permettano l’identificazione dell’avente economicamente diritto già all’atto della registrazione nel libro degli ordini (documentazione del libro degli ordini). In mancanza di tali indicazioni all’atto della registrazione dell’ordine, sarà difficile riconoscere determinate manipolazioni del mercato. Per maggiori spiegazioni al riguardo si rimanda al numero 3.1. Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma delle indicazioni, e ha la facoltà di prevedere deroghe. Nell’elaborazione della regolamentazione dettagliata, si dovrà garantire che i tempi di latenza delle sedi di negoziazione svizzere rimangano competitivi.
31 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.1.2.