Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Capoverso 3
Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 28 capoverso 2.
Capoverso 4
Con questa disposizione le sedi di negoziazione sono ora tenute, ai fini della sorveglianza del mercato, a mettere a disposizione della FINMA entro cinque giorni di negoziazione tutti i dati del libro degli ordini (nuove registrazioni, modifiche, cancellazioni) e tutti i dati sulle transazioni effettuate. La FINMA necessita di tali dati così come delle comunicazioni di transazioni per individuare gli abusi di mercato trasversali ai prodotti e alle sedi di negoziazione (per maggiori spiegazioni v. n. 3.1). Affinché questo genere di abusi possa essere individuato anche nel commercio algoritmico e ad alta frequenza, i dati del libro degli ordini (compresi i dati sulle transazioni effettuate) devono pervenire alla FINMA con la massima precisione temporale al microsecondo. A tale scopo, le sedi di negoziazione (e i sistemi di negoziazione TRD) devono sincronizzare al secondo i tempi di negoziazione da essi registrati. Le sedi di negoziazione, ai fini della sorveglianza del mercato, sono inoltre tenute a mettere a disposizione della FINMA entro cinque giorni di negoziazione i dati del libro degli ordini nonché tutti i dati di riferimento relativi ai valori mobiliari quotati o ammessi al commercio al suo interno. La FINMA necessita di tali dati per arricchire le comunicazioni di transazioni. Oggi tale arricchimento avviene a cura delle sedi di negoziazione, che ricevono anche le comunicazioni di transazioni.
Art. 29 cpv. 2bis
Affinché, per tutti i valori mobiliari ammessi al commercio, le sedi di negoziazione possano adempiere al loro obbligo di pubblicare le informazioni relative alle transazioni effettuate al loro interno così come quelle effettuate al di fuori e ad esse comunicate (trasparenza postnegoziazione), i partecipanti devono trasmettere le relative comunicazioni alla sede di negoziazione (cosiddetti «trade reports»). Tale obbligo è indicato chiaramente in questa disposizione. Il disciplinamento dei dettagli relativi ai «trade reports» compete alle sedi di negoziazione, mentre il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di comunicazione (cfr. art. 29 cpv. 3 lett. b LInFi nonché art. 29 OinFi).
Art. 31 cpv. 1
Con la presente revisione di legge, le comunicazioni di transazioni saranno ricevute dalla FINMA a livello centrale. Quest’ultima sarà inoltre abilitata a sorvegliare il mercato su tutte le sedi di negoziazione, al fine di prevenirne gli abusi. In futuro, le sedi di negoziazione non dovranno quindi più gestire un proprio ufficio delle dichiarazioni. Tuttavia, dovranno continuare a sorvegliare la propria sede di negoziazione in relazione alla formazione dei corsi e alle transazioni effettuate al loro interno, affinché possano essere identificati, tra l’altro, gli abusi di mercato (per maggiori spiegazioni v. n. 3.1).
Mediante un adattamento linguistico del capoverso 1, viene pertanto chiarito che le comunicazioni di transazioni non saranno più trasmesse alle sedi di negoziazione (dalle parti soggette all’obbligo di comunicazione), bensì messe a disposizione delle sedi di negoziazione dalla FINMA in caso di bisogno. Le sedi di negoziazione potranno continuare a utilizzare tali comunicazioni ai fini della sorveglianza del commercio.
I restanti capoversi della disposizione rimangono invariati.
In virtù del rimando di cui all’articolo 73b lettera e, la disposizione si applica anche ai sistemi di negoziazione TRD.