Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 32

Poiché la FINMA riceverà ora le comunicazioni di transazioni a livello centrale, non vi sarà più alcun bisogno di scambiare tali dati tra gli organi di sorveglianza del commercio delle sedi di negoziazione. Questa disposizione sarà dunque abrogata.

Art. 36 cpv. 1bise 2

Capoverso 1bis

Questa disposizione accorda al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni supplementari riguardanti il contenuto del regolamento per l’ammissione al commercio di valori mobiliari da parte di un sistema multilaterale di negoziazione. Ciò, in particolare, in relazione ai requisiti necessari ai fini della trasparenza del mercato.

Capoverso 2

La formulazione di questo capoverso è stata modificata per tenere conto del fatto che è stato introdotto un nuovo capoverso.

Art. 37a Obblighi degli emittenti: tenuta di elenchi delle persone aventi accesso a

informazioni privilegiate

Ora, anche in Svizzera, gli emittenti e le persone da essi incaricate saranno soggetti all’obbligo esplicito previsto per legge di tenere elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (per maggiori spiegazioni v. n. 3.1). Nel concreto, devono essere tenuti elenchi delle persone alle quali è accordato deliberatamente l’accesso a informazioni privilegiate.

In linea di principio, l’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve essere aggiornato. Deve essere tenuto in modo da poter essere messo immediatamente a disposizione della FINMA e della competente autorità di perseguimento penale su richiesta. Inoltre, deve essere conservato per almeno 15 anni ai fini del perseguimento penale.

Il Consiglio federale ha il potere di disciplinare i dettagli, in particolare di definire le indicazioni che l’elenco deve contenere. Può prevedere deroghe all’obbligo di tenere l’elenco.

La normativa proposta si rifà alle attuali direttive della FINMA in materia di «watch list» per gli assoggettati alla vigilanza (cfr. n. marg. 56 e 57 della circolare FINMA 2013/8) nonché alle direttive corrispondenti dell’UE (cfr. art. 18 MAR). Diversamente dalla regolamentazione dell’UE, non sono tuttavia previste disposizioni concrete relative alla forma.

La disposizione si applica agli emittenti che operano presso una borsa svizzera o un sistema di negoziazione TRD svizzero (v. art. 73d cpv. 1bis).

Art. 37b Obblighi degli emittenti: pubblicazione e comunicazione di informazioni

privilegiate

L’obbligo di pubblicità ad hoc attualmente disciplinato nel regolamento di quotazione delle borse viene ripreso nella LInFi e quindi disciplinato in modo uniforme (per maggiori spiegazioni

v. n. 3.1). Dal punto di vista del contenuto, questa disposizione riprende i punti essenziali degli articoli 53 e 54 del regolamento di quotazione della direttiva della SIX sulla pubblicità ad hoc, precisando però che una comunicazione ad hoc costituisce un’informazione privilegiata