Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

rilevata nel settore di attività dell’emittente. Come già accade con l’attuale regolamentazione della SIX, si ritiene che un’informazione privilegiata sia rilevata nel settore d’attività dell’emittente anche quando questa ha un effetto interno diretto sul corso delle operazioni dell’emittente. Ne sono un esempio le decisioni di un’autorità di vigilanza, di un’autorità in materia di concorrenza o di un tribunale, la disdetta di un contratto significativo da parte di un partner contrattuale importante oppure il suo fallimento o il suo fabbisogno di risanamento.

Secondo l’articolo 2 lettera j LInFi sono considerate informazioni privilegiate le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. È previsto che il Consiglio federale precisi il concetto di informazioni privilegiate riprendendo l’attuale prassi e giurisprudenza in materia di pubblicità ad hoc, al fine di aumentare la certezza del diritto nell’OInFi. Poiché bisogna stabilire a priori se un’informazione confidenziale sia atta a influenzare notevolmente il corso, gli emittenti continueranno a disporre di un margine discrezionale nel valutare se un’informazione deve essere pubblicata come comunicazione ad hoc.

Come già previsto dall’attuale regolamentazione della SIX, l’informazione deve essere pubblicata il più rapidamente possibile, ovvero subito dopo che l’emittente è venuto a conoscenza degli elementi essenziali di un fatto. Come finora, le comunicazioni ad hoc devono essere comunicate contestualmente anche alla borsa (o al sistema di negoziazione TRD) che ne ha bisogno per controllare i mercati e sorvegliare il commercio, attività che saranno portate avanti in quest’ottica. Ai fini della vigilanza del mercato, le borse e i sistemi di negoziazione TRD devono ora trasmettere le comunicazioni ad hoc anche alla FINMA.

Il Consiglio federale ha il potere di disciplinare i dettagli, in particolare in relazione al contenuto e alla forma nonché al momento e al tipo di pubblicazione della comunicazione ad hoc. Esso può prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione e comunicazione e disciplina le condizioni alle quali la pubblicazione e la comunicazione di una comunicazione ad hoc possono essere differite. A livello di contenuto, il Consiglio federale si rifarà alla vigente direttiva della SIX sulla pubblicità ad hoc. In particolare, anche in futuro le comunicazioni ad hoc dovranno essere pubblicate, se possibile, al di fuori degli orari critici di negoziazione, al fine di garantire la parità di trattamento dei partecipanti al mercato finanziario.

La disposizione si applica agli emittenti che operano presso una borsa svizzera o un sistema di negoziazione TRD svizzero (v. art. 73d cpv. 1bis).

Art. 37c Obblighi degli emittenti: comunicazione e pubblicazione di transazioni del

management

L’obbligo di comunicazione e di pubblicazione delle transazioni del management, attualmente disciplinato nel regolamento di quotazione delle borse, viene ora ripreso nella LInFi e quindi disciplinato in modo uniforme (per maggiori spiegazioni v. n. 3.1). Dal punto di vista del contenuto, questa regolamentazione riprende i punti essenziali dell’articolo 56 del regolamento di quotazione della SIX con lievi modifiche. La normativa della LInFi consente di imporre al management un obbligo diretto di comunicazione. Ai fini della vigilanza del mercato, le borse e i sistemi di negoziazione TRD devono ora trasmettere le comunicazioni concernenti le transazioni del management anche alla FINMA.

Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli, in particolare le indicazioni da comunicare. Esso può prevedere deroghe all’obbligo di comunicazione e pubblicazione delle transazioni del management, in particolare per gli emittenti che operano sui mercati secondari. A livello di contenuto, il Consiglio federale si rifarà alla vigente direttiva della SIX sulle transazioni del management. Al Consiglio federale è inoltre conferito il potere di definire periodi di black out