Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

per le transazioni del management, come solitamente previsto anche dal diritto dell’UE. Nell’ambito dell’autodisciplina delle borse, al momento non esistono disposizioni in merito a tali periodi.

Diversamente dall’attuale regolamentazione delle borse, le transazioni del management dovranno essere pubblicate in modo completo, indicando anche il nome e la funzione della persona soggetta all’obbligo di comunicazione. Ciò è importante ai fini della trasparenza del mercato (v. anche spiegazioni al n. 3.1).

La disposizione si applica agli emittenti che operano presso una borsa svizzera o un sistema di negoziazione TRD svizzero (v. art. 73d cpv. 1bis).

Art. 38 Obbligo di registrazione dei partecipanti

Per garantire l’adeguatezza del livello di regolamentazione, la regolamentazione dettagliata attualmente contenuta nell’articolo 1 OInFi-FINMA concernente l’obbligo di registrazione dei partecipanti verrà trasferita nell’OInFi. Questa disposizione viene pertanto integrata con una delega di competenze legislative al Consiglio federale (cpv. 2). In futuro, l’obbligo di registrazione sarà quindi disciplinato nella LInFi e nell’OInFi nonché precisato nella circolare FINMA 2008/4.

La disposizione attualmente vigente diventa il capoverso 1. Inoltre si precisa che devono essere registrate tutte le operazioni effettuate.

In linea di principio, la disposizione vale anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD (v. art. 73c cpv. 3).

Art. 39 Obbligo di comunicazione e di informazione dei partecipanti

Per garantire l’adeguatezza del livello di regolamentazione, i punti essenziali delle comunicazioni di transazioni saranno ora disciplinati direttamente nella legge. L’articolo deve quindi essere precisato. In particolare, l’obbligo di comunicare le indicazioni necessarie per identificare l’avente economicamente diritto sarà sancito già nella LInFi e non solo nell’OInFi. Inoltre, la regolamentazione dei dettagli non sarà più delegata alla FINMA, ma competerà al Consiglio federale. In futuro, le comunicazioni di transazioni saranno quindi disciplinate principalmente nella LInFi e nell’OInFi ed eventualmente precisate nella circolare FINMA 2018/2.

Occorre considerare che questa disposizione disciplina soltanto le comunicazioni di transazioni, che vanno distinte dai cosiddetti «trade reports». Questi ultimi servono a garantire la trasparenza post-negoziazione e sono ora espressamente menzionati nell’articolo 29 capoverso 2bis.

In linea di principio, la disposizione vale anche per i partecipanti a un sistema di negoziazione TRD (v. art. 73c cpv. 3).

Capoverso 1

Questa disposizione stabilisce quali operazioni devono essere in linea di principio comunicate alla FINMA; essa riprende il contenuto dell’articolo 37 capoversi 1 e 2 OInFi. Sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate con derivati relativi a valori di base, ammessi al commercio presso una sede di negoziazione, compresi quelli che si qualificano