Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

come valori mobiliari. L’obbligo di registrazione si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti (cfr. anche art. 37 cpv. 3 OInFi).

D’ora in avanti le comunicazioni di transazioni non dovranno più essere trasmesse all’ufficio delle dichiarazioni delle sedi di negoziazione, bensì a livello centrale alla FINMA.

Capoversi 2 e 3

Il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale, e non più alla FINMA, il potere di disciplinare le indicazioni che devono essere contenute nelle comunicazioni di transazioni; le indicazioni più importanti sono elencate al capoverso 2. Il Consiglio federale disciplinerà anche la forma e il termine delle comunicazioni e stabilirà le deroghe all’obbligo di comunicazione. È previsto che il Consiglio federale mantenga le deroghe esistenti nell’OInFi e preveda una deroga esplicita all’obbligo di comunicazione per le obbligazioni internazionali non riguardanti la Svizzera e per le transazioni effettuate in valori mobiliari esteri presso sedi di negoziazione estere assoggettate a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Capoversi 4–6

La FINMA avrà il compito di prevedere specifiche tecniche per la comunicazione (cpv. 4). In futuro vi sarà quindi un formato di comunicazione uniforme e non più, come oggi, diversi formati di comunicazione per ogni sede di negoziazione. Nel definire le specifiche tecniche, la FINMA dovrà prestare attenzione a mantenere proporzionali i costi a carico dei partecipanti al mercato per eventuali adeguamenti dei loro sistemi. La FINMA può inoltre concedere deroghe all’obbligo di comunicazione, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della legge (cpv. 4).

La FINMA mette a disposizione del competente organo di sorveglianza del commercio della sede di negoziazione le comunicazioni di transazioni, se ciò è necessario ai fini della sorveglianza del commercio (cpv. 5). Come finora, la FINMA riscuote presso gli uffici delle dichiarazioni delle sedi di negoziazione un emolumento adeguato per la ricezione e l’analisi delle comunicazioni (cpv. 6). A tal fine, nell’ordinanza del 15 ottobre 200832 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA) verrà presumibilmente fissata un’aliquota forfettaria per questi emolumenti.

Capoverso 7

Questa disposizione impone ai partecipanti ammessi a una sede di negoziazione di fornire alla FINMA le informazioni e i documenti di cui necessita per l’adempimento dei suoi compiti. Per gli assoggettati alla vigilanza, questa normativa si applica già in virtù dell’articolo 29 LFINMA.

Capoverso 8

Questa disposizione corrisponde al vigente articolo 39 capoverso 3 e precisa che la BNS è esonerata anche dall’obbligo di informazione.

Art. 41 Ammissione di partecipanti svizzeri da parte di sedi di negoziazione estere

Secondo la normativa vigente, prima di accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle sue istituzioni, la sede di negoziazione con sede all’estero necessita del riconoscimento della FINMA. Questa disposizione serve in particolare a garantire che gli istituti finanziari svizzeri non partecipino a una sede di negoziazione la cui regolamentazione e vigilanza sono considerate inadeguate. La disposizione intende inoltre

32 RS 956.122