Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
assicurare che le autorità di vigilanza estere informino la FINMA qualora constatino irregolarità da parte dei partecipanti svizzeri e che prestino assistenza amministrativa alla FINMA. L’esperienza mostra tuttavia che nella prassi tale obbligo di riconoscimento ha un’utilità limitata. Inoltre, l’assistenza amministrativa nelle Giurisdizioni appartenenti alla IOSCO è garantita dal Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU) della IOSCO.
Per tali motivi, l’attuale riconoscimento delle singole sedi di negoziazione è sostituito da un riconoscimento della regolamentazione dello Stato in cui la sede di negoziazione ha sede. Concretamente, le sedi di negoziazione con sede all’estero possono accordare ai partecipanti svizzeri soggetti alla vigilanza della FINMA l’accesso diretto alle proprie istituzioni, se la FINMA ha constatato che lo Stato in cui la sede di negoziazione in questione ha sede assoggetta le proprie sedi di negoziazione a regolamentazione e vigilanza adeguate e presta assistenza amministrativa alla FINMA. Come menzionato prima, tale presupposto è soddisfatto nel caso dei membri della IOSCO.
Art. 43, rubrica, nonché cpv. 3 e 4
Al fine di creare la necessaria trasparenza, questa disposizione introduce l’obbligo di comunicare alla FINMA l’avvio e la cessazione dell’esercizio di un sistema organizzato di negoziazione. La FINMA deve inoltre tenere un elenco, accessibile al pubblico, di tutti i sistemi organizzati di negoziazione.
Art. 44 lett. abise d
Nell’ambito dell’esame delle norme di delega alla FINMA, effettuato in sede di valutazione della LInFi, si è constatato che tale disposizione deve essere adeguata al fine di fornire una base legale chiara alla prassi definita al numero marginale 31 della circolare 2018/1 della FINMA33.
Le modifiche apportate a questo articolo non mirano quindi a cambiare la prassi corrente, ma a iscriverla nella legge.
Art. 53 cpv. 1, 1bise 1ter, nonché cpv. 3, frase introduttiva
Questa disposizione disciplina i principi dell’attuale articolo 24a OBN relativi alle regole e procedure che una controparte centrale deve prevedere per fronteggiare l’inadempienza di un partecipante e adempiere regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza. In futuro, la norma si applicherà quindi a tutte le controparti centrali e non soltanto a quelle di rilevanza sistemica.
Art. 61 Definizioni
In sede di valutazione della LInFi si è constatato34 che talvolta è difficile distinguere tra i depositari centrali sottoposti alla LInFi e gli enti di custodia ai sensi della LTCo. Per porvi rimedio, in questa disposizione viene precisata la definizione di depositario centrale.
Concretamente, si chiarisce che per la custodia accentrata (cpv. 2) o per le attività di compensazione e regolamento di operazioni (cpv. 3) occorre un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 61 solo se vi è un legame tra tali attività e una sede di negoziazione oppure se tale autorizzazione è giustificata poiché è considerata essenziale per la funzionalità del mercato
33 Rapporto di valutazione del DFF, n. 5.1.
34 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.2.4.