Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 73e cpv. 5

Questo capoverso viene modificato per tenere conto della competenza attribuita alla FINMA dal nuovo articolo 24b.

Art. 73f cpv. 2, 2bise 3, secondo periodo

Capoversi 2 e 2bis

Il capoverso 2 di questa disposizione precisa che un sistema di negoziazione TRD che ammette la quotazione di valori mobiliari non può più essere considerato «piccolo» e beneficiare delle relative agevolazioni. La quotazione richiede il rispetto di obblighi aggiuntivi e per motivi di coerenza del sistema appare inappropriato consentire che un sistema sottoposto a regole meno stringenti possa ammettere la quotazione.

Ai fini di una migliore comprensione, anche la struttura di questo capoverso viene rielaborata: una parte della disposizione è trasferita in un capoverso distinto (2bis), senza che ciò abbia un impatto materiale sulla portata della disposizione.

Capoverso 3

In questo capoverso viene precisata la norma di delega al Consiglio federale, attuata nell’articolo 58m OInFi.

Art. 78 cpv. 1 lett. a–c

Al fine di aumentare la trasparenza nel mercato dei derivati e riconoscere meglio i rischi sistemici, viene semplificato l’accesso da parte delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari al repertorio di dati svizzero sulla negoziazione. In futuro, il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrà accordare alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti se un accordo di collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari sottostà all’obbligo legale di tutela del segreto. Questa norma corrisponde all’attuale articolo 78 capoverso 1 lettera a. Le lettere b e c sono stralciate senza sostituzione, poiché le condizioni ivi contenute non sono più attuali.

Osservazioni generali sugli art. 82–82e

Secondo il diritto vigente, gli obblighi specifici che si applicano soltanto ai sistemi di pagamento sono disciplinati principalmente a livello di ordinanza. Questa situazione non è né coerente con i regimi applicabili alle altre infrastrutture del mercato finanziario né auspicabile in un contesto in cui, a seguito dell’ingresso sul mercato di nuovi attori e dei chiarimenti apportati all’articolo 4, un maggior numero di partecipanti al mercato potrebbe essere interessato da tale regime.

Pertanto, gli obblighi specifici applicabili ai sistemi di pagamento sottoposti alla LInFi sono ora disciplinati in linea di principio a livello di legge.

In linea con le disposizioni applicabili alle altre infrastrutture del mercato finanziario, viene soppressa la riserva relativa ai requisiti particolari imposti dalla BNS ai sistemi di pagamento di rilevanza sistemica. Una riserva specifica non è necessaria, poiché l’articolo 23 prevale sugli