Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

articoli 82 e seguenti quale disposizione speciale applicabile alle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica.

Art. 82 Principi di compensazione e regolamento

Per i motivi citati più sopra, questa disposizione riprende i principi attualmente disciplinati nell’articolo 66 capoversi 1, 2 e 4 OInFi; il capoverso 3 viene mantenuto a livello di ordinanza. La norma rispecchia la ripartizione tra gli articoli 62 LInFi e 53 OInFi per i depositari centrali.

Le modifiche al testo della vigente disposizione dell’ordinanza sono di natura meramente formale e non intendono modificare il campo di applicazione degli obblighi esistenti.

Art. 82a Adempimento delle obbligazioni di pagamento

Per i motivi citati più sopra, questa disposizione riprende i principi attualmente disciplinati nell’articolo 68 capoversi 2 e 3 OInFi.

A differenza del testo attuale, non viene data la priorità alla moneta di banca centrale (cfr. art. 68 cpv. 1 OInFi), ma viene mantenuto solo il rimando al mezzo di pagamento con rischi di credito e di liquidità nulli o bassi. Ciò mira in particolare a tenere meglio conto della diversità dei modelli che potrebbero emergere con l’’uso di nuove tecnologie. La moneta di banca centrale deve però continuare ad avere la priorità per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica secondo le condizioni disciplinate nell’OBN.

Le modifiche al testo del vigente articolo 68 capoversi 2 e 3 OInFi sono di natura meramente formale e non intendono modificare il campo di applicazione degli obblighi esistenti.

Art. 82b Garanzie

Per i motivi citati più sopra, questa disposizione riprende i principi attualmente disciplinati nell’articolo 67 capoversi 1 e 2 OInFi; gli altri capoversi vengono mantenuti a livello di ordinanza. La norma rispecchia la ripartizione tra gli articoli 64 LInFi e 54 OInFi per i depositari centrali.

Le modifiche al testo della vigente disposizione dell’ordinanza sono di natura meramente formale e non intendono modificare il campo di applicazione degli obblighi esistenti.

Art. 82c Fondi propri e ripartizione dei rischi

I fondi propri e la ripartizione dei rischi di un sistema di pagamento sono disciplinati in modo analogo all’articolo 66. L’obbligo attualmente disciplinato nell’articolo 69 OInFi resterà nell’ordinanza, ma sarà esteso a tutti i sistemi di pagamento soggetti all’obbligo di autorizzazione.

Art. 82d Liquidità

Per i motivi citati più sopra, questa disposizione riprende i principi attualmente disciplinati nell’articolo 70 capoversi 1 e 2 OInFi; gli altri capoversi vengono mantenuti a livello di ordinanza. La norma rispecchia la ripartizione tra gli articoli 67 LInFi e 58 OInFi per i depositari centrali.