Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Le modifiche al testo attuale dell’ordinanza sono di natura meramente formale e non intendono modificare il campo di applicazione degli obblighi esistenti. Le modifiche concernono soltanto il testo tedesco.

Art. 82e Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

Come le altre infrastrutture del mercato finanziario, anche i sistemi di pagamento dovranno ora stabilire regole e procedure che consentono loro di adempiere le proprie obbligazioni alla scadenza in caso di inadempienza di un partecipante. Questo nuovo articolo riprende l’obbligo previsto dall’articolo 68 per i depositari centrali.

Art. 84a Obbligo di informazione e diritto di verifica in caso di esternalizzazione di servizi

L’obiettivo di questo nuovo articolo è consentire alla FINMA di esercitare una sorveglianza efficace sui servizi esternalizzati da un’infrastruttura del mercato finanziario secondo l’articolo 11.

Conformemente alle esistenti disposizioni in materia di vigilanza delle banche (art. 23bisLBCR) e delle assicurazioni (art. 47 della legge del 17 dicembre 200435 sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]), tale obiettivo viene raggiunto sottoponendo le persone incaricate di fornire tali servizi agli stessi obblighi d’informazione e di notifica dei titolari di autorizzazione (art. 29 LFINMA) e concedendo alla FINMA il diritto di effettuare verifiche direttamente presso i fornitori di servizi interessati.

Art. 86 Restituzione volontaria dell’autorizzazione

Le modifiche proposte all’articolo 86 sono principalmente volte a chiarire la distinzione tra il piano di liquidazione definitivo, da elaborare quando l’infrastruttura del mercato finanziario interessata decide di restituire l’autorizzazione, e il piano di liquidazione preventivo (v. commento agli art. 18b e 24a AP-LInFi).

Questa disposizione sottolinea in particolare che il piano di liquidazione definitivo deve essere approvato dalla FINMA, indipendentemente dall’approvazione del piano di liquidazione preventivo. Ciò è dovuto al fatto che, diversamente dal piano di liquidazione preventivo che ha carattere astratto, il piano di liquidazione definitivo deve essere concreto e precisare esattamente in che modo avverrà la liquidazione e definirne i termini. In linea con la prassi, il capoverso 1 precisa inoltre che per le infrastrutture di rilevanza sistemica la FINMA consulta la BNS prima di approvare il piano di liquidazione definitivo.

A fini di chiarimento e per aumentare la certezza del diritto, il capoverso 2 stabilisce inoltre che il piano di liquidazione definitivo deve contenere, tra l’altro, indicazioni riguardanti il trasferimento o la liquidazione dei valori patrimoniali e delle posizioni di partecipanti. Per gli stessi motivi viene precisato anche il capoverso 2 lettere a e c, senza che ciò abbia un impatto sul campo di applicazione della disposizione.

35 RS 961.01