Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Nell’attuazione di questi nuovi strumenti, la FINMA dovrà garantire il rispetto del principio di non discriminazione. L’ordinanza dovrà precisare come integrare tali strumenti e i relativi obblighi nei regolamenti e processi delle controparti centrali interessate.
Sebbene a livello internazionale siano talvolta discussi altri strumenti, la nuova disposizione dovrà essere limitata alle tre misure sopra elencate. In particolare, l’esclusione dei margini iniziali in determinate circostanze è già prevista in un nuovo capoverso dell’articolo 88 (v. sopra) e potrà essere utilizzata per l’attuazione delle misure stabilite dalla LBCR. Non si prevede di includere l’ammortamento dei margini iniziali («initial margin haircutting») in questa disposizione. Allo stesso modo, si dovrà rinunciare all’allocazione obbligatoria dei contratti («forced allocation») poiché si tratta di uno strumento molto ampio che comporta notevoli rischi per i partecipanti non inadempienti.
Art. 89 cpv. 1 e 2
Per aumentare la certezza del diritto, il capoverso 1 di questa disposizione viene integrato in modo tale che la FINMA informi le infrastrutture del mercato finanziario in Svizzera non solo in merito alle misure applicabili in caso di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante svizzero, ma anche in merito al riconoscimento, da parte della FINMA, di decreti di fallimento e di misure di insolvenza pronunciati all’estero nei confronti di un partecipante estero da un’autorità estera competente e riconosciuti in Svizzera. Questa precisazione serve a chiarire in quale momento un’infrastruttura del mercato finanziario svizzero deve avere conoscenza di una misura di insolvenza pronunciata all’estero nei confronti di un partecipante estero. Fino a tale momento le infrastrutture del mercato finanziario rimangono protette dal capoverso 2 lettera b; in questo caso il momento rilevante è il giorno operativo durante il quale il riconoscimento della misura estera da parte della FINMA è divenuto esecutivo. Come già previsto dalla normativa vigente, a un’infrastruttura del mercato finanziario non è vietato, neppure dopo la precisazione del capoverso 1, adottare precauzioni corrispondenti già in un momento precedente in virtù dei propri regolamenti o dell’accordo contrattuale con i suoi partecipanti.
Art. 93 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a
In questa disposizione viene chiarito in modo esplicito che, oltre alle banche secondo l’articolo 1a LBCR, per controparti finanziarie s’intendono anche le persone che dispongono di un’autorizzazione secondo l’articolo 1b LBCR. Nella disposizione viene inoltre introdotta l’abbreviazione «LBCR».
Art. 94a Dichiarazione circa le caratteristiche della controparte
Il principio dell’articolo 97 capoverso 3 viene trasferito nel nuovo articolo 94a, in quanto questo dovrà valere per tutti gli obblighi del titolo terzo capitolo 1. Questo significa che, in assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l’esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa, ossia circa la sua natura di grande o piccola controparte. Ciò corrisponde già all’interpretazione attuale nella dottrina e nella prassi.
Art. 95 Adempimento di obblighi e determinazione delle caratteristiche della controparte
secondo il diritto estero
Per ragioni di certezza del diritto, nel capoverso 2 viene ora stabilito che il diritto estero riconosciuto equivalente dalla FINMA può essere applicato anche per la classificazione della