Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 87 cpv. 1 lett. c

Questo capoverso viene modificato per gli stessi motivi dell’articolo 86, al fine di rimandare al piano di liquidazione definitivo e non solo al piano di liquidazione.

Art. 87a Attuazione del piano di stabilizzazione da parte delle infrastrutture del mercato

finanziario di rilevanza sistemica

Per migliorare l’utilità del piano di stabilizzazione, ma anche per evitare un effetto indesiderato che non poteva essere previsto al momento della sua approvazione, questa disposizione stabilisce che la FINMA può, in determinate circostanze, ordinare o vietare l’attuazione di misure del piano di stabilizzazione che un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica deve predisporre conformemente all’articolo 24.

Per non pregiudicare l’obiettivo del piano di stabilizzazione, che dovrebbe consentire all’infrastruttura interessata di prendere di propria iniziativa le misure necessarie alla propria stabilizzazione, in sede di approvazione la FINMA deve, per quanto possibile, tenere conto dei potenziali effetti del piano di stabilizzazione sulla stabilità finanziaria, al fine di evitare di dover ricorrere alle competenze che le sono state conferite dal capoverso 2.

Art. 88 cpv. 1 e 3

Per tenere conto dell’evoluzione degli standard internazionali sull’insolvenza delle controparti centrali36, si prevede che in caso di insolvenza di una controparte centrale, oltre ai crediti di cui all’articolo 30b capoverso 4 LBCR, sia possibile escludere anche i margini inziali dei partecipanti dalla riduzione dei crediti.

Art. 88a Misure specifiche in caso di risanamento di controparti centrali di rilevanza

sistemica

Per tenere conto dell’evoluzione degli standard internazionali sull’insolvenza delle controparti centrali37, oltre alle misure previste all’articolo 88, vengono introdotti strumenti specificamente applicabili al risanamento delle controparti centrali di rilevanza sistemica. Secondo questo nuovo articolo, la FINMA può adottare le seguenti misure:

− esigere dai partecipanti non inadempienti di versare un contributo in contante («resolution

cash call») pari al massimo al doppio del loro contributo al fondo di garanzia. Trattandosi di un obbligo importante per questi partecipanti, la legge deve prevedere un limite massimo preciso per gli importi che possono essere riscossi in questo modo;

− ridurre l’importo di determinate obbligazioni di pagamento nei confronti dei partecipanti

non inadempienti («variation margin gains haircutting»). Questa disposizione prevale sull’articolo 30b LBCR in quanto regola speciale. Ciò significa che se la FINMA dovesse ricorrere a questo strumento, la gerarchia dei creditori ai sensi dell’articolo 30b capoverso 7 LBCR non si applicherebbe;

− disdire alcuni o tutti i contratti della controparte centrale mediante compensazione in

contante («tear up»). In tale contesto si dovrebbe tenere conto delle restrizioni derivanti da un’interoperabilità, vale a dire da collegamenti con altre controparti centrali.

36 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.5.2.

37 Rapporto di valutazione del DFF, n. 2.5.2.