Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

controparte. Nella prassi, questo adeguamento si traduce in semplificazioni per i partecipanti al mercato. Per maggiori spiegazioni si veda il numero 3.1.2.

Si rileva altresì che l’attuale verifica dell’equivalenza (art. 81 OInFi) sarà mantenuta e non verrà ampliata con la classificazione.

Art. 95a Adempimento di obblighi in caso di operazioni con una controparte estera

Pe ragioni di chiarezza e di competitività, il nuovo articolo introduce una regolamentazione uniforme per le operazioni transfrontaliere.

Il capoverso 1 elenca gli obblighi che nel commercio di derivati si applicano alle operazioni con una controparte estera, qualora quest’ultima sarebbe soggetta a tali obblighi se avesse la sua sede in Svizzera (sostituisce gli attuali art. 102 e 114 LInFi nonché una parte dell’art. 106 cpv. 1 OInFi). È fatto salvo il capoverso 2: esso spiega a quali condizioni gli obblighi di cui al capoverso 1 non devono essere adempiuti (sostituisce tra l’altro gli art. 90, 106 cpv. 2 e 111 OInFi). La nuova regolamentazione (cpv. 2) rappresenta un’evoluzione rispetto all’attuale situazione giuridica, poiché indica che il diritto estero può ora disciplinare non solo le modalità di adempimento degli obblighi, ma anche se questi devono essere o meno adempiuti.

Il capoverso 3 stabilisce che gli obblighi che possono essere adempiuto in modo unilaterale devono essere soddisfatti in ogni caso. Ciò riguarda in particolare l’obbligo di comunicazione (art. 104–106 LInFi).

A titolo complementare va menzionato che nell’ambito della loro gestione dei rischi, le controparti finanziarie devono tenere adeguatamente conto dei rischi derivanti dalle operazioni transfrontaliere in derivati. Tali rischi possono sorgere quando il diritto estero applicato secondo i capoversi 1 e 2 esonera da un obbligo di riduzione del rischio, laddove il medesimo obbligo dovrebbe essere adempiuto secondo il diritto svizzero. Nel quadro di tali regole, la FINMA può ordinare, laddove necessario, misure di riduzione del rischio, ad esempio disponendo obblighi di notifica aggiuntivi (sulla base dell’art. 29 LFINMA) o fondi propri supplementari (p. es. per le banche sulla base dell’art. 4 cpv. 3 LBCR e dell’art. 45 OFoP).

Art. 97 cpv. 3

La disposizione viene abrogata (v. spiegazioni relative all’art. 94a).

Art. 98 Piccole controparti non finanziarie

Il metodo di calcolo per stabilire se una controparte non finanziaria è da considerarsi piccola si rifà ora al metodo di calcolo dell’UE (EMIR-REFIT). Pertanto, non si calcola più la media mobile delle posizioni lorde su 30 giorni lavorativi, bensì la media delle posizioni lorde a fine mese, aggregate per i dodici mesi precedenti, nelle operazioni determinanti in derivati OTC in corso per singola categoria di derivati. Tale calcolo deve quindi essere eseguito solo una volta all’anno. Le semplificazioni introdotte intendono alleggerire gli oneri a carico delle piccole controparti non finanziarie per la sorveglianza dei valori soglia.