Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 99 Piccole controparti finanziarie

Il metodo di calcolo per stabilire se una controparte finanziaria è da considerarsi piccola viene adeguato analogamente a quello adottato per le piccole controparti non finanziarie (v. spiegazioni relative all’art. 98).

Art. 102

La disposizione viene abrogata (v. spiegazioni relative all’art. 95a).

Art. 104 cpv. 2 lett. bbise 3

Con l’adeguamento dell’articolo 104 capoverso 3, le piccole controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 98 sono completamente esonerate dall’obbligo di comunicazione. Le operazioni con controparti finanziarie e grandi controparti non finanziarie con sede in Svizzera sono già disciplinate al capoverso 2 lettera b e ora anche al capoverso 2 lettera bbis. Queste rimangono soggette all’obbligo di comunicazione anche nel caso di operazioni con piccole controparti non finanziarie. Le operazioni tra piccole controparti non finanziarie sono già esonerate dall’obbligo di comunicazione. Poiché l’obbligo di comunicazione per le piccole controparti finanziarie non è ancora stato messo in vigore neppure per le altre operazioni (in particolare con controparti estere), l’abrogazione prevista per legge di tale obbligo non comporta alcun costo per le piccole controparti non finanziarie.

Art. 109 cpv. 2

Il capoverso 2 dell’’articolo 109 precisa che l’obbligo di valutazione per le grandi controparti si applica anche alle operazioni con piccole controparti. Per contro, la deroga all’obbligo si applica sia per le piccole controparti finanziarie che per quelle non finanziarie. Tale modifica corrisponde già alla dottrina e alla prassi attuale.

Art. 114

La disposizione viene abrogata (v. spiegazioni relative all’art. 95a).

Art. 120 cpv. 1

Per ragioni di proporzionalità, all’articolo 120 capoverso 1 LInFi viene abrogato il valore soglia più basso soggetto all’obbligo di comunicazione (3 % dei diritti di voto). Per le società quotate in borsa, il valore soglia più basso soggetto all’obbligo di comunicazione viene quindi innalzato al 5 per cento dei diritti di voto. La soppressione della soglia di comunicazione del 3 per cento è in linea con gli standard internazionali e appare ragionevole alla luce del suo carattere irrilevante, del rischio limitato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, nonché del fatto che molti altri Stati (in particolare la maggioranza degli Stati membri dell’UE, gli Stati Uniti, Hong Kong e Singapore) richiedono una comunicazione solo a partire dal 5 per cento dei diritti di voto.

Inoltre, al fine di creare condizioni eque («level playing fields») e rispettare il principio della neutralità tecnologica, l’obbligo di pubblicità viene esteso ai titoli di partecipazione delle imprese quotate presso un sistema di negoziazione TRD.