Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria
Art. 122 Designazione di un recapito
L’articolo 122 LInFi (Segnalazione alla FINMA) viene abrogato e sostituito. L’obbligo di comunicazione è ora disciplinato negli articoli 124 e 124a AP-LInFi.
Secondo il nuovo articolo 122, gli azionisti qualificati esteri, vale a dire gli azionisti esteri di potenziali società bersaglio, in futuro saranno tenuti a designare un recapito in Svizzera. Viene quindi creata una base legale esplicita per includere come parti in una procedura di offerta pubblica di acquisto gli azionisti qualificati esteri di una società bersaglio senza sede o domicilio in Svizzera, ad esempio per effettuare accertamenti in merito a una violazione dell’obbligo di presentazione di un’offerta obbligatoria.
Al fine di ridurre al minimo gli oneri per gli azionisti esteri di società bersaglio, l’obbligo di designare un recapito subentra solo a partire da una partecipazione di almeno il 10 per cento dei diritti di voto (questo valore soglia si applica anche all’obbligo di comunicazione dei gruppi organizzati secondo l’art. 121 LInFi). Come recapito può anche essere indicato un indirizzo elettronico. Inoltre, la designazione del recapito deve avvenire nel quadro della comunicazione ai fini della pubblicità delle partecipazioni e non nel quadro di un obbligo di comunicazione separato.
Se non viene designato alcun recapito, le comunicazioni e le decisioni possono essere notificate dalla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto e dalla FINMA mediante pubblicazione nel foglio federale. Sono fatte salve le convenzioni interstatali.
Art. 123 cpv. 1 lett. f, 3 e 4
Capoverso 1
Alla lettera f di questa disposizione viene creata una base legale esplicita per l’articolo 8 OInFi-FINMA.
Capoverso 3
Questa disposizione viene precisata per chiarire che la decisione sull’esistenza o l’assenza di un obbligo di comunicazione è una cosiddetta «decisione preliminare».
Capoverso 4
Con questa disposizione viene creata una base legale esplicita per l’articolo 9 OInFi-FINMA.
Osservazioni generali sugli art. 123a–124e
Considerata l’importanza di questa regolamentazione, l’obbligo delle borse di gestire un organo per la pubblicità nonché i compiti e le competenze di tale organo sono ora disciplinati nella LInFi anziché nell’OInFi-FINMA. Al fine di garantire un’applicazione uniforme del diritto, gli organi per la pubblicità sono inoltre tenuti ad armonizzare meglio le loro prassi mediante l’adozione di misure adeguate. Inoltre, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, gli organi per la pubblicità devono richiedere direttamente una rettifica ai responsabili e, se del caso, anche sporgere direttamente denuncia al DFF. Per i dettagli si vedano le spiegazioni relative al numero 3.1. Le regole corrispondenti sono riportate negli articoli 123a–124e.