Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Art. 123a Organo per la pubblicità

Capoverso 1

Questa disposizione, che corrisponde ampiamente all’articolo 27 capoverso 1 OInFi-FINMA, impone alle borse e ora anche ai sistemi di negoziazione TRD che ammettono una quotazione di gestire un organo per la pubblicità. Tale organo fa parte dell’organismo di autodisciplina e sorveglianza (art. 27 cpv. 2) e sottostà alla vigilanza della FINMA. In quanto parte dell’organismo di autodisciplina e sorveglianza, l’organo per la pubblicità dev’essere indipendente.

Capoverso 2

La gestione di un organo per la pubblicità può essere trasferita a un’altra borsa o a un altro sistema di negoziazione TRD. Il trasferimento necessita dell’approvazione della FINMA. In virtù di questa disposizione, che si rifà all’articolo 27 capoverso 2 OInFi-FINMA, in futuro sarà possibile effettuare un trasferimento anche se la gestione di un proprio organo per la pubblicità risulta proporzionata.

Capoverso 3

Questa disposizione definisce i compiti degli organi per la pubblicità. Essi devono ricevere le comunicazioni relative alla pubblicità delle partecipazioni, gestire una piattaforma di pubblicazione elettronica, sorvegliare l’osservanza dell’obbligo di comunicazione e di pubblicazione e valutare le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare emanando una raccomandazione. La disposizione corrisponde al diritto vigente.

Capoverso 4

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’organo per la pubblicità può riscuotere un risarcimento dalle persone soggette all’obbligo di comunicazione e dai richiedenti. Le tariffe necessitano dell’approvazione della FINMA. La disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 27 capoverso 4 OInFi-FINMA.

Art. 124 Pubblicazione delle comunicazioni

Capoverso 1

Questa disposizione sancisce l’obbligo di pubblicazione delle società e corrisponde all’articolo 25 capoverso 1 OInFi-FINMA. La segnalazione della pubblicazione precedente della stessa persona soggetta all’obbligo di comunicazione ha lo scopo di migliorare la tracciabilità delle comunicazioni relative alla pubblicità. Le società corrispondono alle società di cui all’articolo 120 capoverso 1 AP-LInFi.

Capoverso 2

Se la società non pubblica una comunicazione o effettua una pubblicazione erronea o incompleta, l’organo per la pubblicità deve pubblicare le informazioni prescritte. Può imputare alla società i costi che ne derivano. Può rendere pubblici i motivi per cui pubblica le informazioni in luogo della società. La società deve essere informata prima della pubblicazione, indipendentemente dal fatto che i motivi della misura sostitutiva siano o meno resi pubblici. La disposizione corrisponde all’articolo 25 capoverso 2 OInFi-FINMA.