Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/99: Modifica della legge federala sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFi) · 59 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica della legge sull’infrastruttura finanziaria

Capoverso 3

Se ha motivo di ritenere che una persona soggetta all’obbligo di comunicazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società ne deve informare l’organo per la pubblicità. Questa disposizione riproduce, in forma modificata, il testo dell’articolo 122 LInFi.

Art. 124a Sorveglianza dell’osservanza dell’obbligo di comunicazione da parte dell’organo

per la pubblicità

Se l’obbligo di comunicazione non è adempiuto o non è adempiuto correttamente, l’organo per la pubblicità esorta la persona soggetta all’obbligo di comunicazione ad adempiere correttamente tale obbligo. A tal fine le impartisce un congruo termine. È sufficiente che il termine sia impartito una sola volta. Se la persona soggetta all’obbligo di comunicazione non adempie o non adempie correttamente il proprio obbligo di comunicazione entro i termini stabiliti, l’organo per la pubblicità informa la FINMA. Esso deve informare la FINMA anche nei casi in cui sussiste il sospetto di grave violazione dell’obbligo di comunicazione. Nella prassi occorrerà definire insieme alla FINMA in quali casi sussiste una grave violazione dell’obbligo di comunicazione. Agli organi per la pubblicità verrebbe affidata una vigilanza delegata senza alcun mezzo coercitivo. Essi dovrebbero adoperarsi per il corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione nell’ambito di un’azione amministrativa informale. Disporrebbero dello stesso margine di manovra anche per le parti estere soggette all’obbligo di comunicazione. L’«enforcement» vero e proprio e l’assistenza amministrativa continuano a essere riservati alla FINMA.

In caso di sospetto di una violazione punibile dell’obbligo di comunicazione, l’organo per la pubblicità dovrà informare direttamente la competente autorità di perseguimento penale (DFF) e non più la FINMA.

Con questa disposizione s’intende migliorare l’efficienza dell’architettura di vigilanza, in particolare per i reati di lieve entità (per i dettagli v. le spiegazioni relative al n. 3.1).

Art. 124b Obbligo di informare l’organo per la pubblicità

Le persone e le società soggette all’obbligo di comunicazione e di pubblicità devono fornire all’organo per la pubblicità tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento dei suoi compiti. Un siffatto diritto d’informazione degli organi per la pubblicità è necessario affinché questi possano valutare se sussiste una violazione dell’obbligo di comunicazione tale da giustificare il loro adoperarsi per un corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione (nuovo art. 124a). L’organo per la pubblicità non è tenuto a svolgere indagini che vadano oltre la richiesta e l’analisi di informazioni. Tali indagini sono riservate alla FINMA in qualità di autorità di vigilanza competente.

Art. 124c Valutazione delle richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare

Le competenze degli organi per la pubblicità oggi disciplinate nella OInFi-FINMA (art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 4, 28 cpv. 2 prima parte del periodo OInFi-FINMA) di valutare le richieste di deroga, di agevolazione e di decisione preliminare su richiesta, emanando una raccomandazione, e di riscuotere emolumenti a tal fine, sono ora sancite a livello di legge.

Di conseguenza, sono sancite a livello di legge anche le competenze della FINMA per l’emanazione di una decisione se una raccomandazione viene respinta o non osservata (art. 28 cpv. 4 lett. b OInFi-FINMA), se la FINMA intende statuire essa stessa nella causa