Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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ingerenze nei diritti fondamentali, i presupposti sono soddisfatti dall’emanazione di una legge federale formale.
Il divieto di Hamas e delle organizzazioni associate contribuisce a impedire crimini di guerra, crimini contro l’umanità, atrocità e altre attività terroristiche e violazioni del diritto internazionale e promuove così il rispetto dei diritti umani e la convivenza pacifica tra i popoli, rispondendo a un interesse pubblico. Oltre a queste finalità superiori, sono nell’interesse pubblico anche i singoli effetti del divieto di organizzazioni (v. nel dettaglio il n. 1.3):
- riduce la minaccia rappresentata da attività criminali sul territorio svizzero;
- riduce il rischio che Hamas e le organizzazioni associate utilizzino la Svizzera come rifugio;
- facilita e accelera l’emanazione di misure preventive di polizia;
- facilita il perseguimento penale, in quanto l’assunzione delle prove sarà di fatto più semplice a seconda della situazione iniziale;
- offre agli intermediari finanziari la certezza del diritto perché non dovranno più stabilire loro stessi se si tratta di organizzazioni terroristiche;
- MROS può scambiare informazioni sul finanziamento del terrorismo con le autorità partner all’estero, poiché il reato di cui all’articolo 260terCP è considerato un crimine.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il divieto di Hamas e delle organizzazioni associate è idoneo a prevenire atti violenti e di sostegno del genere summenzionato. È inoltre necessario perché solo un divieto può agevolare l’assunzione delle prove in caso di misure preventive e repressive e rafforza la certezza del diritto. Considerate le sofferenze provocate dal terrorismo, un divieto è senz’altro anche giustificato. L’essenza dei diritti fondamentali rimane inoltre preservata.
Il divieto proposto è costituzionale, in particolare se si considera la sua limitazione nel tempo e la prevista emanazione mediante procedura legislativa ordinaria; i principi dello Stato di diritto sono salvaguardati.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La normativa proposta è in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con le garanzie in materia di diritti umani previste dalla CEDU e dal Patto II dell’ONU. Le pertinenti garanzie sono in gran parte congruenti con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione federale; si rimanda pertanto a quanto illustrato al numero 5.1. L’essenza dei diritti fondamentali in questione nonché le garanzie inderogabili in materia di diritti umani sancite dalle clausole di necessità della Convenzione del 4 novembre 195025 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 15 CEDU) e del Patto internazionale del 16 dicembre 196626 relativo ai diritti civili e politici (art. 4 par. 2 Patto dell’ONU II) sono salvaguardate. Il rispetto del diritto umanitario internazionale è garantito dalla deroga umanitaria (art. 260tercpv. 2 CP).
5.3 Forma dell’atto
Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Come nel caso in questione, contengono
25RS 0.101