Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine

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organizzazioni associate utilizzino la Svizzera come luogo di rifugio. Si riduce anche la minaccia che si verifichino attività terroristiche sul territorio svizzero6.

- Il divieto di Hamas, associato alla fattispecie penale di cui all’articolo 260terCP,

semplificherebbe notevolmente il perseguimento penale dei membri di Hamas e delle relative azioni di sostegno e di propaganda. È dimostrato che Hamas soddisfa l’elemento costitutivo di un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP. La propaganda, il reclutamento, il sostegno finanziario e altre attività a favore di Hamas possono essere perseguiti penalmente in modo sistematico. Ciò crea una maggiore certezza giuridica e chiarezza per le autorità di polizia consentendo loro di intraprendere azioni più mirate contro chi sostiene Hamas. Le manifestazioni con bandiere ed emblemi di Hamas possono essere vietate come eventi di propaganda, a seconda del contesto. A titolo preventivo, ciò può certamente indurre i partecipanti alle manifestazioni ad astenersi dal portare con sé simboli di Hamas o gli organizzatori a chiedere che vi si rinunci.

- Già in base alla legislazione attuale, gli intermediari finanziari sono tenuti a

segnalare tempestivamente all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) se sussiste il sospetto fondato che valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale o terroristica o siano utilizzati per finanziare il terrorismo. Per gli intermediari finanziari è difficile stabilire se il denaro che passa attraverso di loro o che custodiscono appartenga a organizzazioni terroristiche o serva a finanziarle. Ciò vale soprattutto se un’organizzazione non è ufficialmente classificata come organizzazione terroristica. Il divieto legale di Hamas e delle organizzazioni associate darà quindi agli intermediari finanziari chiarezza e certezza giuridica in questo senso. Inoltre, MROS può scambiare informazioni con autorità partner all’estero solo se si sospetta che i flussi finanziari servano a finanziare il terrorismo e che sia stato commesso un crimine. Con la comminatoria di pena prevista è data anche questa ultima condizione. La cooperazione internazionale è di fondamentale importanza per rintracciare i flussi finanziari.

1.4 Varianti esaminate

Per chiarire il modo di procedere, il Consiglio federale ha esaminato le seguenti varianti:

- divieto di organizzazioni sulla base della legge federale del 25 settembre 20157

sulle attività informative (LAIn);

- divieto di organizzazioni sulla base di un’ordinanza o di una disposizione

direttamente basata sulla Costituzione («diritto di necessità»);

- divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica sul modello della legge

federale del 12 dicembre 20148 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (di seguito: legge che vieta «Al-Qaïda»);

- divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica con riferimento

all’articolo 260terCP in luogo di una specifica disposizione penale (disegno proposto);

6 Cfr. anche gli obiettivi 1 e 2 della Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015, FF 2015 6143, in particolare pag. 6143 seg.

7 RS 121

8 Testo di legge valido fino al 31.12.2018 (RU 2014 4565); prorogato fino al 31.12.2022 (RU 2018 3345); abrogato dall’1.12.2022 (RU 2022 602).