Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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dell’articolo 2 che corrispondono alle disposizioni penali dell’articolo 74 capoverso 4 LAIn.
Divieto di determinate organizzazioni sulla base di una legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP in luogo di una specifica disposizione penale (avamprogetto proposto).
Se nella nuova legge si dovesse introdurre una disposizione penale indipendente, sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda», tale disposizione avrebbe in gran parte lo stesso campo di applicazione dell’attuale articolo 260tercapoverso 1 CP. L’avamprogetto proposto dal Consiglio federale rinuncia quindi all’introduzione di una disposizione penale indipendente, limitandosi a prevedere che Hamas è vietato ed è considerato un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP.
Il riferimento all’articolo 260terCP implica che la pena detentiva prevista può raggiungere un massimo di 10 anni e può essere estesa fino a 20 anni nei casi qualificati. La Confederazione è responsabile del perseguimento penale a condizione che il crimine sia stato commesso prevalentemente all’estero o in più Cantoni e che il centro dell’attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi (art. 24 cpv. 1 del Codice di procedura penale [CPP]12). Una legge sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda», invece, prevederebbe una pena detentiva fino a 5 anni e il perseguimento del crimine sottostarebbe alla giurisdizione federale.
Legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP, senza però un divieto di organizzazioni formale e senza una disposizione penale specifica
Un’altra variante consisterebbe nel rinunciare sia alla disposizione penale specifica sia al divieto formale (art. 1 cpv. 1 dell’avamprogetto proposto). In questo modo, la legge di per sé non imporrebbe un divieto formale ma sancirebbe unicamente che le organizzazioni in questione sono considerate organizzazioni ai sensi dell’articolo 260ter CP. Il risultato sarebbe lo stesso, perché la minaccia di partecipazione alle organizzazioni interessate, con la sanzione prevista dall’articolo 260terCP, avrebbe anche implicitamente il carattere di divieto. Questa variante avrebbe il vantaggio che la legge non dovrebbe fondarsi sulla competenza non scritta della Confederazione di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna. In questa variante, la legge potrebbe basarsi unicamente sull’articolo 123 Cost. (n. 5.1).
1.5 Motivazione e valutazione della variante proposta
Nella seduta del 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha deciso di elaborare una legge specifica che vieta Hamas (variante divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica). Ritiene che questa sia la variante più adatta per rispondere al brutale attacco senza precedenti da parte di Hamas del 7 ottobre 2023 e agli sviluppi successivi. Una legge specifica mette a disposizione delle autorità gli strumenti necessari per lottare contro le eventuali azioni di Hamas o le attività di sostegno a questa organizzazione in Svizzera13.
Il Consiglio federale non ritiene utile allo scopo la variante di un divieto di organizzazioni sulla base della LAIn, con conseguente revisione delle condizioni di legge, poiché ne conseguirebbe, come effetto collaterale non voluto, un generale allentamento dei criteri per vietare altre organizzazioni che non hanno legami con Hamas. Visto che la ragione
12 RS 312.0
13 Comunicato stampa del Consiglio federale del 22.11.2023