Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
del divieto di organizzazioni è un evento specifico, ovvero gli attacchi terroristici del 7 ottobre 2023, la risposta appropriata è una legge anch’essa specifica.
Il Consiglio federale respinge anche un disciplinamento come diritto di necessità. In questo momento il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non dispone di informazioni secondo cui Hamas avrebbe i mezzi operativi necessari per compiere attentati in Europa o in Svizzera. In Europa le sue reti si concentrano principalmente sui finanziamenti, che in Svizzera non sono mai stati formalmente accertati, e non includono capacità operative. Pertanto, il Consiglio federale non ritiene che sussistano motivi temporali e materiali sufficienti per invocare il diritto di necessità.
La questione che si pone è, infine, se della variante divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica occorra scegliere la sottovariante sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda», la sottovariante divieto di organizzazioni con riferimento all’articolo 260terCP o la sottovariante riferimento all’articolo 260terCP senza un divieto di organizzazioni formale.
Entrambe le sottovarianti che fanno riferimento all’articolo 260terCP presentano diversi vantaggi rispetto alla sottovariante sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda». Innanzitutto, non generano problemi di delimitazione o ambiguità tra una nuova disposizione penale speciale e l’articolo 260terCP. Ciò significa che i giudici e la prassi non devono rispondere alla domanda, non disciplinata in modo definitivo dal legislatore, quale disposizione penale vada applicata in quale caso. I campi di applicazione delle due disposizioni penali si sovrapporrebbero al punto da rendere difficile delineare un campo di applicazione autonomo per la disposizione penale della legge speciale.
Un’ulteriore argomentazione a favore del divieto di Hamas mediante legge speciale è il fatto che il legislatore può dare la certezza giuridica che Hamas è un’organizzazione terroristica, facilitando così il perseguimento penale di azioni che servono a sostenere Hamas, come già previsto dall’articolo 260terCP. L’obiettivo legislativo di agevolare l’assunzione di prove nella prassi viene raggiunto in modo ottimale definendo esplicitamente Hamas un’organizzazione terroristica ai sensi dell’articolo 260terCP.
Inoltre, il riferimento all’articolo 260terCP è appropriato anche perché la legge che vieta «Al-Qaïda» e l’articolo 74 LAIn sono stati emanati in un momento in cui l’articolo 260ter CP non contemplava ancora esplicitamente le organizzazioni terroristiche. Dal 1° luglio 2021, tuttavia, questa disposizione si riferisce esplicitamente alle organizzazioni terroristiche. Ciò accentua le difficoltà di delimitazione precedentemente indicate tra l’articolo 260terCP e un’eventuale nuova disposizione penale, il che induce a non creare una nuova disposizione penale sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda».
Nell’insieme, quindi, un divieto di organizzazioni sulla base di una legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP consente di realizzare al meglio gli obiettivi legislativi perseguiti. Tra le due sottovarianti rimaste (divieto di organizzazioni con riferimento all’articolo 260terCP o riferimento all’articolo 260terCP senza un divieto di organizzazioni formale), il Consiglio federale ha optato per inserire nell’avamprogetto proposto un formale divieto di organizzazioni. Ne consegue che la legge deve rinviare, oltre alla competenza della Confederazione in materia di diritto penale, anche alla competenza non scritta della Confederazione per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna come fondamento costituzionale (n. 5.1), pur precisando il carattere di divieto della legge.