Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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4 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie nazionali del Consiglio federale
Il progetto corrisponde alla strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo approvata dal Consiglio federale nel 201524. Il Consiglio federale ha adottato il 24 gennaio 2024 il messaggio sul programma di legislatura 2023–2027 il quale prevede, all’obiettivo 19, che la Svizzera previene i conflitti armati e combatte il terrorismo, l’estremismo violento e tutte le forme di criminalità in modo efficace e con gli strumenti adeguati. Il messaggio cita il divieto di Hamas e delle organizzazioni associate.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
La legge federale si fonda sulle competenze della Confederazione in materia di diritto penale definite dall’articolo 123 capoverso 1 Cost. e sulla competenza non scritta della Confederazione di tutelare la sicurezza interna ed esterna (la cosiddetta competenza intrinseca della Confederazione). Secondo la nuova prassi, per queste competenze federali, che derivano dall’esistenza e dalla natura stessa della Confederazione e che non sono assegnate in maniera esplicita, si fa riferimento all’articolo 173 capoverso 2 Cost.
La legge federale riporta un riferimento all’articolo 260terCP e nessuna nuova disposizione penale del diritto penale accessorio (cfr. n. 1.5). In questo modo la legge federale precisa un concetto giuridico del diritto penale fondamentale («organizzazione criminale o terroristica»). Il legislatore federale può così basarsi sulla competenza federale in materia di diritto penale (art. 123 Cost.).
Tuttavia, oltre al riferimento all’articolo 260terCP, la legge contiene anche una specifica disposizione di divieto (art. 1 cpv. 1 dell’avamprogetto proposto), basata sulla competenza intrinseca della Confederazione di salvaguardare la sicurezza interna ed esterna. Il ricorso alla competenza intrinseca della Confederazione implica che le misure adottate siano necessarie per la protezione propria, dei suoi organi e delle sue istituzioni. In questo momento il SIC non dispone di informazioni secondo cui Hamas avrebbe i mezzi operativi occorrenti per compiere attentati in Europa o in Svizzera. I media vicini ad Hamas e i quadri di Hamas hanno tuttavia esortato, in occasione di precedenti crisi, a estendere le azioni contro obiettivi israeliani ed ebraici anche al di fuori dei territori palestinesi e di Israele. Il Consiglio federale ritiene necessario prevenire le potenziali conseguenze di un tale sviluppo per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera attraverso le misure qui proposte. Nella variante senza una specifica disposizione di divieto (n. 1.4 e 1.5), non occorrerebbe invocare la competenza intrinseca della Confederazione.
Il proposto divieto nei confronti di Hamas e delle organizzazioni associate può limitare diritti fondamentali, come il diritto di protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), la libertà di espressione della propria opinione (art. 16 cpv. 2 Cost.) o la libertà di riunione (art. 22 Cost.). Occorre distinguere se un atto mira a promuovere gli obiettivi di Hamas (cosa che la legge vieta) o a sostenere la causa palestinese. Solo nel primo caso può avvenire una restrizione dei diritti fondamentali.
Secondo l’articolo 36 Cost. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale e devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono rispettare il principio di proporzionalità e l’essenza dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la base legale necessaria per le gravi
24 Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo del 18 settembre 2015, FF 2015 6143