Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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terroristiche o di estremismo violento e che in questo modo minacciano concretamente la sicurezza interna o esterna16. Per qualificarsi come organizzazione o gruppo associato, non è sufficiente perseguire gli stessi obiettivi di Hamas. La necessaria vicinanza ad Hamas sussiste solo se Hamas e l’organizzazione associata hanno concordato un approccio comune.
Se fossero già note, le denominazioni delle organizzazioni associate potrebbero essere menzionate nella legge. Visto però che non è così e che la situazione può cambiare nel corso del tempo, è necessario prevedere la possibilità di indicare le organizzazioni associate anche successivamente. Si può trattare di organizzazioni e gruppi nuovi, oppure già esistenti ma che solo in un secondo momento stringono rapporti con Hamas. Ciò richiede una valutazione caso per caso. Il Consiglio federale è pertanto autorizzato a sottoporre le organizzazioni e i gruppi associati al divieto di organizzazioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 74 capoversi 1 e 3 LAIn.
Il Consiglio federale concretizza il divieto emanando una decisione generale che indica i nomi delle organizzazioni e dei gruppi associati. Il potere discrezionale del Consiglio federale è limitato dal fatto che le organizzazioni e i gruppi devono avere uno stretto legame con Hamas e condividere gli stessi obiettivi illeciti. Il disegno di decisione generale viene pubblicato fissando un termine adeguato al fine di garantire il diritto di essere sentiti. La validità del divieto deve essere limitata nel tempo. La durata del divieto non può superare la durata di validità della legge secondo l’articolo 2.
Il capoverso 3 sancisce che le organizzazioni e i gruppi vietati sono considerati organizzazioni terroristiche secondo l’articolo 260tercapoverso 1 lettera a numero 2 CP. Con il riferimento al CP e la rinuncia a una nuova disposizione penale di legge speciale si evitano le difficoltà di delimitazione17. La qualifica per legge delle organizzazioni e dei gruppi vietati come organizzazioni terroristiche agevola inoltre l’assunzione di prove nei procedimenti penali concernenti l’articolo 260terCP. A partire dal 1° luglio 2021 la disposizione penale esistente contro le organizzazioni criminali, introdotta negli anni Novanta principalmente per la lotta alle organizzazioni mafiose, è stata inasprita e adattata espressamente al perseguimento delle organizzazioni terroristiche (art. 260terCP). La disposizione penale prevede ora una pena detentiva fino a 10 anni. Per le persone che esercitano un’influenza decisiva in un’organizzazione terroristica, la pena detentiva è ora compresa tra un minimo di tre e un massimo di 20 anni.
È punito chiunque partecipi o sostenga un’organizzazione terroristica. Per sostegno si intende qualsiasi azione che possa aumentare il grado di pericolosità dell’organizzazione. Ciò può includere la fornitura di armi, il finanziamento, la gestione di valori patrimoniali e altro supporto logistico. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la messa a disposizione di siti Internet per favorire la propaganda di un’organizzazione terroristica18 o la gestione di forum su Internet in relazione con reti jihadiste vanno qualificati come atti di sostegno ai sensi dell’articolo 260terCP19.
L’articolo 260tercapoverso 2 CP prevede anche una deroga per i servizi umanitari. Soprattutto nei contesti in cui un’organizzazione esercita di fatto il potere dello Stato,
16 Cfr. anche la formulazione dell’art. 74 cpv. 1 LAIn
17 V. sopra nel dettaglio il n. 1.5
18 Sentenza 6B_645/2007 del Tribunale federale del 2 maggio 2008 consid. 7.3.3.2.
19 Messaggio del 14 settembre 2018 concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché il potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, FF 2018 5439, in particolare pag. 5479