Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine
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- legge specifica con riferimento all’articolo 260terCP, senza però un divieto di organizzazioni formale e senza una disposizione penale specifica.
Divieto di organizzazioni sulla base della LAIn
In base all’articolo 74 LAIn il Consiglio federale può vietare un’organizzazione o un gruppo. Devono essere adempiute cumulativamente due condizioni: la prima è che l’organizzazione o il gruppo deve, direttamente o indirettamente, propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento e minacciare così concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera (cpv. 1); la seconda è che vi sia una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell’organizzazione o del gruppo (cpv. 2). Non esiste una tale decisione delle Nazioni Unite nei confronti di Hamas e al momento non è neanche attesa.
Nel dibattito riguardante la LAIn, al Consiglio federale non è stata concessa una procura in bianco di vietare determinate organizzazioni9. Per un divieto basato sulla LAIn, andrebbero quindi attenuate le condizioni dell’articolo 74 capoversi 1 e 2 LAIn. Tale allentamento riguarderebbe potenzialmente un numero indefinito di organizzazioni e gruppi terroristici ed estremisti violenti. Dopo la necessaria modifica dell’articolo 74 LAIn, il Consiglio federale sarebbe tenuto a emanare una decisione generale.
Divieto di organizzazioni sulla base di un’ordinanza o di una disposizione direttamente basata sulla Costituzione («diritto di necessità»)
Il Consiglio federale, fondandosi direttamente sull’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)10, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
L’articolo 184 capoverso 3 Cost. presuppone gli interessi del Paese in politica estera, intendendo in particolare gli obiettivi di politica estera di cui all’articolo 54 capoverso 2 Cost. La disposizione conferisce al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio. Per quanto concerne il divieto di organizzazioni, esso deve essere in grado di dimostrare che è necessario, proporzionato allo scopo e urgente per salvaguardare gli interessi del Paese. Inoltre, un’ordinanza o una decisione direttamente basata sulla Costituzione deve essere sussidiaria rispetto ad altre misure, in particolare quelle di legge. La durata di validità delle ordinanze concernenti la salvaguardia degli interessi del Paese deve essere inoltre limitata in modo adeguato; la durata di validità è al massimo di quattro anni (art. 7c cpv. 2 della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).
Divieto di organizzazioni sulla base di una specifica legge sul modello della legge che vieta «Al-Qaïda»
Il Consiglio federale può presentare al Parlamento un disegno di legge federale specifica per Hamas. Rispetto a un adeguamento dell’articolo 74 LAIn, una legge specifica offre il vantaggio di non avere alcun effetto giuridico su altre organizzazioni e gruppi ma di interessare solo Hamas e le organizzazioni ad esso strettamente legate. Per quanto riguarda l’elaborazione della legge, sarebbe logico rifarsi alla legge che vieta «Al-Qaïda». Il nucleo di quest’ultima è costituito dalle disposizioni penali
9Cfr. la motivazione scritta relativa alla proposta Eichenberger, Boll. Uff. 2015 N 417 seg.
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