Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/12: Legge federale che vieta Hamas e le organizzazioni associate · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Oltre alle autorità federali, occorre prevedere un maggiore fabbisogno di risorse anche presso i pubblici ministeri cantonali22, i pubblici ministeri minorili23, i corpi di polizia cantonali e nell’ambito della gestione cantonale delle minacce. L’esperienza del Cantone di Zurigo, tra le altre, relativa all’attuazione della legge che vieta «Al-Qaïda» e al conseguente divieto di organizzazioni ai sensi dell’articolo 74 LAIn, indica che molte delle infrazioni constatate riguardano attività di propaganda sulle reti sociali e la diffusione di materiale video vietato attraverso i relativi canali. Con l’introduzione del divieto di Hamas, è lecito attendersi reati analoghi ai sensi dell’articolo 260terCP da parte dell’ambiente islamista propenso alla violenza. Anche i giovani radicalizzati sono spesso al centro delle indagini, motivo per cui è molto probabile che le autorità cantonali sopra menzionate avranno bisogno di maggiori risorse.

3.3 Ripercussioni sull’economia

Necessit à e possibilità d’intervento dello Stato

L’attuazione del progetto rafforza l’impegno della Svizzera nella lotta al terrorismo fondamentalista islamico e nel promuovere il rispetto dei diritti umani e la convivenza pacifica tra i popoli. Inoltre, il progetto aumenta la sicurezza della Svizzera e rafforza la sua immagine per quanto concerne la volontà e la determinazione nella lotta permanente al terrorismo.

Conseguenze per i singoli gruppi della società

Le disposizioni proposte rafforzano la sicurezza interna ed esterna contribuendo quindi a proteggere la popolazione.

Ripercussioni sull’economia nel suo complesso

Non si prevedono ripercussioni dirette sull’economia nel suo complesso. Un contesto sicuro e stabile dal punto di vista sociale migliora indirettamente le condizioni quadro economiche e rafforza quindi la piazza economica svizzera.

Aspetti pratici dell’esecuzione

Il perseguimento penale compete alla Confederazione e ai Cantoni secondo l’articolo 24 capoverso 1 CPP ed è quindi eseguito sulla base di strutture di sicurezza collaudate. Per l’esecuzione della legge non vi sono quindi modifiche nella ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

3.4 Ripercussioni sulla politica estera

Con il divieto si intende sanzionare le azioni terroristiche di Hamas contro la popolazione civile israeliana del 7 ottobre 2023. In questo modo la Svizzera contribuisce a far rispettare i diritti umani e alla convivenza pacifica tra i popoli. Inoltre, con questa legge la Svizzera dimostra la propria volontà di combattere efficacemente il terrorismo fondamentalista islamico. Questo giova all’immagine internazionale della Svizzera.

22 Cfr. delimitazione di cui all’art. 24 cpv. 1 CPP

23 Sono responsabili anche del perseguimento penale e del giudizio dei minori nell'ambito degli atti terroristici.