Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/14: Ulteriore sviluppo della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) (Revisione parziale della legge sul traffico pesante, LTTP) · 98 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione della LTTP

Art. 5 Restituzione

Per garantire la parità di trattamento finanziario tra i detentori di veicoli che optano per il sistema di sconti e quelli che scelgono i contributi d’investimento, in determinate circostanze l’erogatore dei sussidi deve poter richiedere la restituzione da parte del beneficiario. È questo il caso, in particolare, quando un detentore di veicoli riceve un contributo d’investimento per l’acquisto di un nuovo veicolo, ma poi quasi non lo utilizza o lo rivende prima della scadenza della durata di validità della legge. In questi casi il detentore del veicolo beneficia del finanziamento ottenuto con i contributi d’investimento in misura molto maggiore rispetto a un detentore di veicoli che nella stessa situazione ha optato per il sistema di sconti. L’autorità competente per la richiesta di restituzione è l’UDSC.

Con la disposizione del capoverso 2 viene creato un incentivo affinché il veicolo cofinanziato dalla Confederazione rimanga presso il beneficiario dei contributi d’investimento per tutta la durata di validità della legge e non sia immediatamente rivenduto. Alla scadenza della legge sarà chiesta la restituzione dei contributi d’investimento assegnati a veicoli che non hanno raggiunto il chilometraggio necessario per l’erogazione del contributo. Si eviterà così la descritta disparità di trattamento economico tra il sistema di sconti e i contributi d’investimento, e inoltre non verrà a crearsi alcun modello commerciale che consenta di realizzare utili mediante l’acquisto di veicoli a propulsione elettrica cofinanziato dalla Confederazione, e quindi agevolato, e l’immediata rivendita.

Solo in rari casi l’importo di cui viene richiesta la restituzione corrisponderà al contributo d’investimento totale. Il contributo d’investimento sarà calcolato sulla base del numero di anni restanti e dei chilometri medi presumibilmente percorsi all’anno. Un detentore che rivenda il veicolo prima del raggiungimento di tale chilometraggio medio dovrà dunque restituire un importo proporzionale ai chilometri non raggiunti.

Art. 6 Obbligo di notifica

Qualora il detentore di un veicolo a propulsione elettrica che beneficia di un contributo d’investimento secondo l’articolo 3 rivenda il proprio veicolo, dovrà darne notifica all’UDSC affinché questo possa verificare se sussistono i presupposti per una restituzione secondo l’articolo 5. Il contenuto di questa disposizione si orienta all’articolo 29 LSu.

Art. 7 Contravvenzione

Affinché l’obbligo di notifica di cui all’articolo 6 possa espletare i suoi effetti e l’utilizzo delle risorse stanziate dalla Confederazione possa essere controllato di conseguenza, la mancata osservanza di tale obbligo viene punita con una multa.

La formulazione scelta ammette fino a 10 000 franchi di multa per veicolo non notificato e si orienta in particolare alla disposizione comparabile dell’articolo 38 LSu.