Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Art. 9 Fissazione del valore Art. 9 Art. 9 Art. 9
soglia
Stralciare Secondo progetto della commissione Secondo Consiglio federale
1Il Consiglio federale fissa il valore (= stralciare)
soglia in modo da incentivare i
Cantoni ad aumentare i contributi
cantonali.
2Stabilisce i dati che i Cantoni
devono mettere a disposizione della
Confederazione in forma
standardizzata per fissare il valore
soglia ed eventualmente ridurre il
contributo federale.
3Adegua il valore soglia ogni quattro
anni.
4L’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) calcola l’eventuale
riduzione del contributo federale per
Cantone sulla base del valore soglia.
Art. 10 Sovraindennizzo Art. 10
Stralciare
1Il contributo federale non può
comportare un sovraindennizzo dei
genitori.
2Vi è sovraindennizzo nella misura in
cui il contributo federale supera i
costi effettivamente sostenuti dai
genitori per la custodia di bambini
complementare alla famiglia.
3Il contributo federale è ridotto
dell’importo del sovraindennizzo.