Progetto

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Progetto della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Art. 9 Fissazione del valore Art. 9 Art. 9 Art. 9

soglia

Stralciare Secondo progetto della commissione Secondo Consiglio federale

1Il Consiglio federale fissa il valore (= stralciare)

soglia in modo da incentivare i

Cantoni ad aumentare i contributi

cantonali.

2Stabilisce i dati che i Cantoni

devono mettere a disposizione della

Confederazione in forma

standardizzata per fissare il valore

soglia ed eventualmente ridurre il

contributo federale.

3Adegua il valore soglia ogni quattro

anni.

4L’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali (UFAS) calcola l’eventuale

riduzione del contributo federale per

Cantone sulla base del valore soglia.

Art. 10 Sovraindennizzo Art. 10

Stralciare

1Il contributo federale non può

comportare un sovraindennizzo dei

genitori.

2Vi è sovraindennizzo nella misura in

cui il contributo federale supera i

costi effettivamente sostenuti dai

genitori per la custodia di bambini

complementare alla famiglia.

3Il contributo federale è ridotto

dell’importo del sovraindennizzo.