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Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Diritto vigente Disegno della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Art. 4 Persone che danno

diritto agli assegni

familiari

1Danno diritto agli assegni familiari:

a. i figli nei confronti dei quali sus-

siste un rapporto di filiazione ai

sensi del Codice civile;

b. i figliastri;

c. gli affiliati;

d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici

dell’avente diritto se questi prov-

vede prevalentemente al loro

mantenimento.

2Il Consiglio federale disciplina i

dettagli.

3Per i figli residenti all’estero, il Con-

siglio federale disciplina le condizioni

del diritto agli assegni. L’importo degli

assegni dipende dal potere d’acqui-

sto nello Stato di domicilio.

Art. 5 Importo e adegua- Art. 5

mento degli assegni

familiari

1L’assegno per i figli ammonta ad

almeno 200 franchi mensili.

2L’assegno di formazione ammonta

ad almeno 250 franchi mensili.