Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Diritto vigente Disegno della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del
Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Art. 4 Persone che danno
diritto agli assegni
familiari
1Danno diritto agli assegni familiari:
a. i figli nei confronti dei quali sus-
siste un rapporto di filiazione ai
sensi del Codice civile;
b. i figliastri;
c. gli affiliati;
d. i fratelli, le sorelle e gli abiatici
dell’avente diritto se questi prov-
vede prevalentemente al loro
mantenimento.
2Il Consiglio federale disciplina i
dettagli.
3Per i figli residenti all’estero, il Con-
siglio federale disciplina le condizioni
del diritto agli assegni. L’importo degli
assegni dipende dal potere d’acqui-
sto nello Stato di domicilio.
Art. 5 Importo e adegua- Art. 5
mento degli assegni
familiari
1L’assegno per i figli ammonta ad
almeno 200 franchi mensili.
2L’assegno di formazione ammonta
ad almeno 250 franchi mensili.