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Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Diritto vigente Disegno della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Capitolo 3: Ordinamenti sugli assegni familiari

Sezione 1: Persone esercitanti un’attività lucrativa non agricola

Art. 13 Diritto agli assegni

familiari

1Hanno diritto agli assegni familiari i salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS e dipendenti da un datore di lavoro assoggettato alla presente legge. Le prestazioni sono disciplina- te dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 2. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2Hanno altresì diritto agli assegni familiari i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contri- butivo. Le prestazioni sono disciplina- te dall’ordinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capoverso 3. Il diritto agli assegni nasce e si estingue con il diritto allo stipendio. Per il periodo successivo all’estinzione del diritto allo stipendio, il diritto agli assegni è disciplinato dal Consiglio federale.

2bisHanno diritto agli assegni familiari le persone obbligatoriamente assi- curate all’AVS in quanto esercitanti un’attività lucrativa indipendente. Le prestazioni sono disciplinate dall’or- dinamento sugli assegni familiari del Cantone di cui all’articolo 12 capo- verso 2. Il Consiglio federale discipli- na i dettagli concernenti la nascita e l’estinzione del diritto.