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Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Diritto vigente Disegno della Commissione Parere del Consiglio nazionale Commissione del

del Consiglio nazionale Consiglio federale Consiglio degli Stati

Art. 16 Finanziamento Art. 16

1I Cantoni disciplinano il finan-

ziamento degli assegni familia-

ri e delle spese amministrati-

ve.

2I contributi sono calcolati in

percentuale del reddito sotto-

posto all’AVS.

3I Cantoni decidono se all’in-

terno della stessa cassa di

compensazione per assegni

familiari si applica la stessa

aliquota di contribuzione ai

redditi dei salariati sottoposti

all’AVS e a quelli delle persone

esercitanti un’attività lucrativa

indipendente.

4I contributi delle persone

esercitanti un’attività lucrativa

indipendente sono prelevati

solo sulla parte di reddito che

corrisponde all’importo massi-

mo del guadagno assicurato

nell’assicurazione infortuni

obbligatoria.

Maggioranza Minoranza (Herzog Eva,

Crevoisier Crelier, Graf Maya)

5Per finanziare gli assegni familiari, i lavoratori versano un contributo supplementare la cui aliquota è pari a un ven- ticinquesimo di quella prevista per il contributo del datore di lavoro alla cassa di com- pensazione per assegni fami- liari.

6Un terzo delle spese derivan- ti dagli assegni familiari previsti dalla presente legge (art. 5 cpv. 2–2bis) sono a carico della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina la procedu- ra di conteggio.