Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Diritto vigente Disegno della Commissione Parere del Consiglio nazionale Commissione del
del Consiglio nazionale Consiglio federale Consiglio degli Stati
Art. 16 Finanziamento Art. 16
1I Cantoni disciplinano il finan-
ziamento degli assegni familia-
ri e delle spese amministrati-
ve.
2I contributi sono calcolati in
percentuale del reddito sotto-
posto all’AVS.
3I Cantoni decidono se all’in-
terno della stessa cassa di
compensazione per assegni
familiari si applica la stessa
aliquota di contribuzione ai
redditi dei salariati sottoposti
all’AVS e a quelli delle persone
esercitanti un’attività lucrativa
indipendente.
4I contributi delle persone
esercitanti un’attività lucrativa
indipendente sono prelevati
solo sulla parte di reddito che
corrisponde all’importo massi-
mo del guadagno assicurato
nell’assicurazione infortuni
obbligatoria.
Maggioranza Minoranza (Herzog Eva,
Crevoisier Crelier, Graf Maya)
5Per finanziare gli assegni familiari, i lavoratori versano un contributo supplementare la cui aliquota è pari a un ven- ticinquesimo di quella prevista per il contributo del datore di lavoro alla cassa di com- pensazione per assegni fami- liari.
6Un terzo delle spese derivan- ti dagli assegni familiari previsti dalla presente legge (art. 5 cpv. 2–2bis) sono a carico della Confederazione. Il Consiglio federale disciplina la procedu- ra di conteggio.