Progetto

Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine

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Diritto vigente Disegno della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati

Art. 20 Finanziamento Art. 20

1Gli assegni familiari per le persone1 I Cantoni finanziano:

prive di attività lucrativa sono finan- a. gli assegni per i figli e gli assegni

ziati dai Cantoni. di formazione per le persone

senza attività lucrativa;

b. gli assegni di custodia per le persone senza attività lucrativa che seguono una formazione o una formazione continua.

2I Cantoni possono disporre che le

persone prive di un’attività lucrativa

paghino un contributo in percentuale

dei loro contributi AVS, nella misura

in cui questi eccedono il contributo

minimo di cui all’articolo 10 LAVS.