Progetto
Consultazione 2024/17: Iniziativa Parlamentare. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna. Consultazione sul modello della CSEC-S · 40 pagine
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Diritto vigente Disegno della Commissione del Parere del Consiglio federale Consiglio nazionale Commissione del
Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Art. 20 Finanziamento Art. 20
1Gli assegni familiari per le persone1 I Cantoni finanziano:
prive di attività lucrativa sono finan- a. gli assegni per i figli e gli assegni
ziati dai Cantoni. di formazione per le persone
senza attività lucrativa;
b. gli assegni di custodia per le persone senza attività lucrativa che seguono una formazione o una formazione continua.
2I Cantoni possono disporre che le
persone prive di un’attività lucrativa
paghino un contributo in percentuale
dei loro contributi AVS, nella misura
in cui questi eccedono il contributo
minimo di cui all’articolo 10 LAVS.