Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

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Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

in particolare all’idrogeno, che non sono stati immessi nella rete europea del gas non possono essere trasferiti.

Lett. a: da aprile 2021 i principi applicati al biogas da parte degli operatori del settore stabiliscono, come criterio ecologico, che il biogas estero venduto con i certificati debba essere prodotto a partire da rifiuti o residui di produzione biogeni. Tale disposizione viene qui recepita per analogia. Finché le garanzie di origine estere trasferite disgiuntamente da un’importazione fisica in Svizzera potranno essere imputate soltanto a strumenti volontari, si potrà continuare a dimostrare il rispetto dei requisiti ecologici tramite sistemi di certificazione nazionali, sistemi volontari di cui all’articolo 30 paragrafi 4-6 della RED II18 o audit effettuati a posteriori da istituti di verifica riconosciuti. L’organo di esecuzione provvederà quindi a verificare, nell’ambito dell’esecuzione del registro, se i requisiti sono stati soddisfatti.

Lett. b: la soluzione IT su cui si basa il sistema delle garanzie di origine svizzero garantisce il collegamento ai registri nazionali europei e alla piattaforma ERGaR19, su cui oggi viene gestita la maggior parte delle compravendite internazionali di biogas. Il sistema delle garanzie di origine si rifarà agli standard EECS della AIB20 e agli standard CoO21 di ERGaR, il che consentirà la corretta trasmissione tecnica dei certificati al confine nazionale. I certificati non conformi a questi standard, non negoziati sulla piattaforma ERGaR o non emessi da un registro nazionale non potranno essere caricati nel registro. Un altro obiettivo è garantire la compatibilità con la banca dati dell’Unione europea di cui all’articolo 31a paragrafo 2 della RED II, della quale si prevede l’attivazione a fine 2024. Una volta che questa soluzione dell’UE sarà operativa e i Paesi terzi potranno accedervi, tramite il sistema delle garanzie di origine gli operatori svizzeri potrebbero lavorare anche con la banca dati dell’Unione europea. I prodotti bilanciati in massa potranno essere registrati sin dall’inizio nel sistema delle garanzie di origine (cfr. spiegazioni sull’art. 5 cpv. 1 e sull’art. 6 cpv. 4).

Il capoverso 2 stabilisce che spetta all’UFE definire i criteri documentali con cui comprovare il rispetto dei requisiti ecologici. I sistemi di certificazione, i cui parametri consentono di verificare la conformità ai requisiti minimi ecologici, sono riportati in una lista positiva. Prima di essere inseriti in tale lista, vengono sottoposti a un controllo da parte di un ente indipendente. I sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione UE possono essere inseriti nella lista positiva senza ulteriori verifiche.

Sezione 5: Compiti dell’organo di esecuzione

Art. 10 Controllo e sorveglianza

L’articolo 10 capoverso 1 indica i dati che devono essere regolarmente plausibilizzati dall’organo di esecuzione. Si tratta di dati (dati degli impianti o dati di produzione) che sono stati dichiarati direttamente dai produttori o dagli importatori senza il controllo di un servizio federale (in particolare dell’UDSC) (cpv. 1 lett. a e b). Per quanto riguarda le importazioni, ad esempio, le relative quantità vengono messe a disposizione del registro direttamente dall’UDSC. Nel caso degli impianti nazionali che producono biocarburanti, i dati vengono controllati in fase di verifica delle domande di agevolazione fiscale e di riconoscimento quale stabilimento di fabbricazione. Alcuni parametri vengono controllati dall’UDSC anche per gli impianti di produzione di carburanti esteri nell’ambito della verifica della domanda di agevolazione fiscale. In tal caso viene meno un ulteriore controllo da parte dell’organo di esecuzione.

Cpv. 2: ai fini dell’espletamento dei compiti di controllo, l’organo di esecuzione può effettuare sopralluoghi ed esigere un rinnovo della certificazione (ai sensi dell’art. 4 cpv. 2).

18 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (nuova versione), GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82; modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023.

19 European Renewable Gas Registry: ERGaR è stato istituito nel 2016 come cooperazione tra vari registri nazionali consolidati per il gas rinnovabile in Europa, allo scopo di consentire il trasferimento internazionale dei certificati relativi al gas rinnovabile tra i registri membri. ERGaR conta membri provenienti da 14 Paesi europei e gestisce un’infrastruttura per l’importazione e l’esportazione dei relativi certificati.

20 Cfr. nota a piè di pagina n.3.

21 Certificates of Origin