Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

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Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

e dei carburanti importati è pari a un mese civile (cpv. 1 lett. c). Tale frequenza coincide con quella del processo doganale per le notifiche d’importazione. Se invece la quantità prodotta viene trasformata sul posto, ossia sul luogo di produzione (ad es. impianto di depurazione delle acque di scarico, azienda agricola), in calore o elettricità (solitamente come vettore energetico in impianti di cogenerazione), è sufficiente una comunicazione a cadenza annuale (cpv. 2). Gli operatori che non vendono le garanzie di origine hanno pertanto una mole di adempimenti esecutivi ridotta.

Art. 8 Rilevamento di dati statistici

L’articolo 8 introduce la regola secondo cui tutti i produttori di biogas sono tenuti a comunicare all’organo di esecuzione il quantitativo totale di calore generato in loco mediante tale vettore energetico. Attualmente questi dati vengono raccolti per la statistica del biogas, ai sensi della legge del 9 ottobre 199215 sulla statistica federale (LStat) e dell’ordinanza del 30 giugno 199316 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni statistiche), da parte dell’Ufficio federale dell’energia direttamente presso i produttori, mediante un rilevamento separato. In futuro, invece, come previsto dall’articolo 4 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199217 sulla statistica federale (LStat), l’Ufficio federale dell’energia (UFE) potrà avvalersi del registro quale fonte di dati e quindi rinunciare in parte a questo rilevamento separato. I produttori di biogas potranno pertanto essere sgravati da questa ulteriore incombenza amministrativa. A tal fine i produttori il cui biogas non viene totalmente immesso nella rete di gas naturale o venduto a una stazione di rifornimento sono tenuti a comunicare all’organo di esecuzione la potenza del combustibile e la potenza nominale elettrica e termica installata, inclusi eventuali ampliamenti (cpv. 1).

Il capoverso 2 impone ai produttori che dispongono di un contatore di calore di comunicare tutta la produzione di calore ottenuta con il biogas prodotto sul sito dell’impianto e la quantità venduta a terzi. Il valore da comunicare è quello misurato al contatore. Va altresì specificato il gruppo di consumatori finali riforniti. Ad oggi non tutti gli impianti di biogas che producono calore sono dotati di relativo contatore. Qualora ne siano sprovvisti, la produzione termica viene calcolata indirettamente sulla base dei dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 e all’articolo 8 capoverso 1. Lo stesso vale per gli impianti iscritti nel registro delle garanzie di origine dell’elettricità o i cui gestori consumano essi stessi il biogas senza venderlo (ad es. impianti di depurazione delle acque di scarico). Se in futuro verrà installato un contatore di calore, da quel momento in poi i dati di produzione andranno rilevati nel registro.

Al capoverso 3 viene stabilito che i produttori di combustibili e carburanti devono indicare le quantità di vettori energetici utilizzati per la produzione in un’unità appropriata – a seconda del vettore, il peso (tonnellate), il volume (m3, Sm3 o litri a 15°C) o il tenore energetico (TJ, TWh). Tale informazione non è necessaria per la «classica» produzione di biogas, ad es. da rifiuti agricoli (liquami) o acque di scarico industriali. È d’obbligo in caso di produzione di biogas, ad esempio, da biomassa solida (gassificazione del legno) o di produzione di idrogeno non tramite elettrolisi (elettricità).

Sezione 4: Trasferimento di garanzie di origine per biogas estere e di altri certificati esteri per biogas

Art. 9

Il capoverso 1 definisce i requisiti da rispettare per poter trasferire garanzie di origine per biogas estere o altri certificati esteri per biogas nel sistema delle garanzie di origine svizzero. Si tratta, da un lato, di requisiti ecologici (lett. a) e, dall’altro, di requisiti tecnici (lett. b). Al fine di contenere l’onere a carico degli importatori di provare il rispetto dei requisiti ecologici richiesto dal registro, le norme si basano sulle procedure attualmente consolidate nel settore. I certificati esteri relativi a combustibili e carburanti,

15RS 431.01

16 RS 431.012.1

17 RS 431.01