Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine
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Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti
Sezione 2: Notifica di impianti di produzione
Art. 4 Obbligo di notifica per impianti di produzione nazionali
Cpv. 1: se vengono emesse per la prima volta garanzie di origine per i quantitativi di energia di un dato impianto di produzione, quest’ultimo dev’essere registrato presso l’organo di esecuzione. La registrazione va effettuata in base ai dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, h – j. Qualora le lettere c, d o f varino a seconda del periodo di produzione, all’atto del rilevamento e della comunicazione ai sensi dell’articolo 6 vanno indicati anche tali dati.
Cpv. 2: il produttore deve farsi certificare questi dati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore, così da minimizzare il rischio di rilevamenti errati di natura dolosa o colposa. Sono esclusi da questa disposizione gli impianti comunque già verificati nel quadro dell’esecuzione dell’UDSC (autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione per gli impianti che producono carburanti, ai sensi dell’articolo 28 della legge del 21 giugno 199612 sull’imposizione degli oli minerali, e concessione di un’agevolazione fiscale ai sensi dell’articolo 19g dell’ordinanza del 20 novembre 199613 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm).
Cpv. 3: se a un produttore (fabbricante ai sensi della OIOm) sono state rilasciate autorizzazioni (autorizzazione quale stabilimento di fabbricazione o concessione di un’agevolazione fiscale ai sensi della OIOm) da parte dell’UDSC, le medesime vanno indicate nel sistema delle garanzie di origine.
Cpv. 4: qualsiasi modifica dei dati dev’essere comunicata tempestivamente all’organo di esecuzione. Ciò vale, in particolare, per le modifiche concernenti il nome e l’indirizzo del gestore.
Art. 5 Obbligo di notifica per impianti di produzione esteri
Cpv. 1 lett. a: gli importatori (e non i produttori esteri) devono registrare una-tantum nel sistema delle garanzie di origine gli impianti di produzione da cui importano carburanti e combustibili. Ciò è il caso anche quando il combustibile o carburante viene importato tramite intermediari e non direttamente dall’impianto di produzione estero. La registrazione va effettuata in base ai dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, h – j. Qualora le lettere c, d o f varino a seconda del periodo di importazione, all’atto del rilevamento e della comunicazione ai sensi dell’articolo 6 vanno indicati anche tali dati. Come precisato all’articolo 4b capoverso 3 AP-OEn, gli importatori che dichiarano la merce importata ai sensi della RED II secondo il sistema di bilanciamento di massa (cfr. nota a piè pagina 4 e spiegazioni sull’art. 6 cpv. 4) non sono tenuti a registrare gli impianti di produzione. In questi casi, infatti, i dati degli impianti di produzione sono spesso rilevabili solo a fronte di un onere sproporzionato. Le informazioni relative al rispetto dei criteri di sostenibilità e ai combustibili e carburanti prodotti si ricavano dalla cosiddetta documentazione d’accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa. Se è stata concessa un’agevolazione fiscale, è necessario registrarla (lett. b).
Cpv. 2: se non è stata concessa un’agevolazione fiscale, l’importatore deve far certificare i dati da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Sono ammessi anche enti di accreditamento esteri. Nella prassi, tuttavia, ciò riguarderà probabilmente solo pochi casi. Si presume infatti che le importazioni di biocombustibili o biocarburanti avvengano in linea di principio con agevolazione fiscale o sistema di bilanciamento di massa (ossia senza la necessità di registrare l’impianto di produzione).
Cpv. 3: qualsiasi modifica dei dati dev’essere comunicata tempestivamente all’organo di esecuzione.
12RS 641.61