Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

Cpv. 1: le garanzie di origine rappresentano un «fascicolo di informazioni» elettronico. Con lo Standard europeo di certificazione energetica (EECS) si definiscono i cosiddetti attributi che devono essere contenuti nella garanzia di origine. In Svizzera è possibile, se necessario, aggiungere ulteriori attributi. Nella garanzia di origine svizzera vengono rilevati e specificati come minimo i seguenti attributi e dati:

- (a) la designazione del combustibile o carburante ai sensi dell’allegato;

- (b) la quantità di combustibile o carburante prodotta o importata in Svizzera in chilowattora (cfr. anche spiegazioni relative all’art. 6);

- (c) la designazione dei vettori energetici (ad es. elettricità, biomassa, …) impiegati nella

produzione del combustibile o carburante a cui fa riferimento la garanzia di origine. I dati devono essere conformi alla nota informativa (Factsheet) 57 dell’EECS, che stabilisce i valori consentiti (codice del vettore energetico) ai sensi delle regole EECS;

- (d) l’indicazione della fonte di carbonio utilizzata nella fabbricazione di combustibili o carburanti prodotti con vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa (anche i cosiddetti combustibili e carburanti sintetici rinnovabili a base di carbonio). Può trattarsi di CO2 di origine fossile, geogenica, atmosferica o biogena. L’origine del CO2 utilizzato dev’essere nota al fine di determinare l’impatto del combustibile o carburante sul clima;

- (e) l’indicazione del periodo di produzione o importazione in mesi (almeno un mese civile, al massimo un anno civile; cfr. art. 7);

- (f) l’indicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall’utilizzo del combustibile o carburante. La metodologia da applicarsi è quella prevista agli articoli 29a e 31 della RED II, che stabilisce valori standard e regole di calcolo, cosicché i valori risultanti siano accessibili e confrontabili tra loro. Per i combustibili e i carburanti di importazione (incluso l’idrogeno) ci si può basare su certificazioni rilasciate secondo un sistema volontario, come previsto all’articolo 30 paragrafo 4 della RED II. Le importazioni provenienti dall’Eurozona saranno molto probabilmente certificate, altrimenti nell’UE non possono essere imputate a nessuno strumento vincolante. Per i combustibili e i carburanti non certificati (ad es. combustibili e carburanti prodotti in Svizzera) è possibile indicare dati analoghi (ad es. valori standard come da allegati V e VI della RED II);

- (g) l’indicazione del volume in litri alla temperatura di 15°C per i biocombustibili e biocarburanti liquidi, o della massa in kg per i biocombustibili e biocarburanti gassosi, e della rispettiva densità in base alla quale è stata determinata la quantità di cui alla lettera b;

- (h) i dati dell’impianto di produzione (in particolare denominazione, luogo) da cui proviene

il combustibile o carburante. Scopo di questi dati è l’identificazione univoca dell’impianto;

- (i) dati tecnici dell’impianto di produzione, come ad esempio tipo di impianto, tecnologia di produzione o capacità di produzione. Per quanto riguarda i combustibili e i carburanti gassosi, i dati relativi alla tecnologia di produzione devono essere conformi alla nota informativa (Factsheet) 5 dell’EECS, che definisce i codici di tali tecnologie in base alle regole EECS. Per i combustibili e i carburanti liquidi, la codifica delle tecnologie è ancora in fase di definizione;

- l’indicazione dell’eventuale ammontare dell’aiuto finanziario ricevuto dal produttore per la produzione del carburante o del combustibile.

Per i combustibili e i carburanti importati con sistema di bilanciamento di massa (cfr. spiegazioni concernenti la sezione relativa all’art. 5 cpv. 1) gli attributi da h a j non sono noti.

Le garanzie di origine possono riportare ulteriori dati oltre alle suddette informazioni di base obbligatorie, per cui l’elenco delle informazioni che devono essere contenute in una garanzia di origine è da intendersi come non esaustivo. Tra gli ulteriori dati vi possono essere, ad esempio, dettagli aggiuntivi inerenti alla qualità ecologica (ad es. documentata mediante apposita certificazione). Sulla garanzia di origine deve inoltre figurare se il quantitativo fisico è stato importato con la garanzia oppure se si tratta unicamente dell’importazione di un certificato estero. Anche l’informazione relativa al fatto che la garanzia di origine sia stata emessa ex novo oppure sia stata trasferita dall’attuale servizio di clearing dell’industria del gas

7 Factsheet 05 dell’EECS: Types of Energy Inputs and Technologies (AIB-2019-EECSFS-05 EECS Rules Fact Sheet 05), disponibile solo in inglese