Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

certificati senza vendere un dato quantitativo di energia. In caso di mix di carburanti e combustibili biogeni e di altra natura, i venditori devono trasferire garanzie di origine di entità corrispondente alla frazione biogena della miscela. Se a causa delle modalità di funzionamento del mercato non è più possibile risalire alle percentuali fisiche esatte della componente biogena presente nei prodotti forniti, è possibile consegnare un numero di garanzie di origine pari alla quantità di energia pattuita contrattualmente tra parte venditrice e acquirente. Per i combustibili e i carburanti liquidi ciò significa che la quantità di garanzie di origine trasferite rientra nell’intervallo di valori definito dalla norma tecnica svizzera ed europea per la frazione biogena. Tale obbligo si applica all’intera catena di fornitura dei combustibili e dei carburanti, a meno che le garanzie di origine non vengano annullate (cfr. paragrafo successivo).

Ai sensi del nuovo articolo 4c OEn occorre annullare un numero di garanzie di origine pari alla

quantità di energia pattuita contrattualmente, qualora il combustibile o carburante sia consegnato a stazioni di rifornimento o consumatori finali, destinato al consumo proprio, trasformato in un altro vettore energetico, esportato all’estero o stoccato come scorta strategica per oltre dodici mesi. L’annullamento della garanzia di origine dev’essere effettuato entro i dodici mesi successivi al mese di produzione del relativo combustibile o carburante, pena la perdita di validità della garanzia e quindi l’impossibilità di utilizzarla. All’atto dell’annullamento il fornitore deve indicare l’identificatore dell’edificio (EGID) come luogo di fornitura e il gruppo di consumatori finali rifornito.

Qualora la garanzia di origine debba essere imputata a uno strumento di politica energetica o

climatica, il suo proprietario può specificarlo sulla garanzia di origine. In linea di principio questa attribuzione della garanzia di origine a uno strumento può essere effettuata dal relativo proprietario in qualsiasi momento, al più tardi entro diciotto mesi dalla fine del periodo di produzione del combustibile o carburante. Il proprietario di una garanzia di origine può attribuirla a uno strumento anche a favore e per conto di terzi. Chi annulla una garanzia di origine ne effettua l’attribuzione su richiesta del destinatario del combustibile o carburante. L’attribuzione a uno strumento è fissa e non può essere variata, salvo in caso di eliminazione di errori da parte dell’organo di esecuzione.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

4. Rapporto con il diritto europeo

Questi aspetti sono trattati nel rapporto esplicativo concernente la revisione della OEn.

5. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Garanzia di origine

Art. 1 Contenuto e forma della garanzia di origine