Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

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Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

Per adempiere alla disposizione di cui al capoverso 1, anche gli intermediari devono registrarsi nella banca dati dell’organo di esecuzione.

Cpv. 2: di norma i biocombustibili e i biocarburanti liquidi vengono commercializzati in mix contenenti anche combustibili e carburanti fossili. In caso di vendita di mix di combustibili e carburanti biogeni e non, l’obbligo di cui al capoverso 1 si applica alla frazione biogena della miscela. Se a causa delle modalità di funzionamento del mercato non è più possibile risalire alle percentuali fisiche esatte della componente biogena presente nei prodotti forniti, è possibile consegnare un numero di garanzie di origine pari alla quantità di energia pattuita contrattualmente tra parte venditrice e acquirente. Per i combustibili e i carburanti liquidi ciò significa che la quantità di garanzie di origine trasferite rientra nell’intervallo di valori definito dalla norma tecnica svizzera o europea per la frazione biogena. Nel caso dei carburanti per aviazione fanno fede gli standard internazionali (ad es. ASTM D1655). Una miscela di olio diesel B7, ad esempio, contiene tra lo 0,1 e il 7 per cento di biodiesel. In caso di sua vendita, occorre quindi trasferire sempre anche un numero di garanzie di origine compreso tra lo 0,1 e il 7 per cento della fornitura.

In caso di esportazione fisica di miscele si vuole evitare che i biocombustibili o biocarburanti vengano imputati a sistemi esteri, mentre le relative garanzie di origine continuano a essere utilizzate in Svizzera. Occorre dunque annullare il numero di garanzie di origine corrispondente alla percentuale massima dell’intervallo di valori definito in una norma tecnica svizzera o europea per la frazione biogena. Nel settore dell’aviazione fanno fede gli standard internazionali. Se l’esportatore può dimostrare che la percentuale biogena del mix è inferiore, si considera la percentuale inferiore. La prova del fatto che la frazione biogena è inferiore alla quota massima prevista dalla norma tecnica pertinente può essere addotta, ad esempio, con un’analisi delle componenti fisiche di origine biogena, la prova della miscelazione (blending) o la documentazione d’accompagnamento della fornitura bilanciata in massa.

Cpv. 3 lett. a: all’atto dell’annullamento ai fini della consegna a consumatori finali o a una stazione di rifornimento (art. 4c cpv. 1 lett. a AP-OEn), i proprietari delle garanzie di origine indicano l’identificatore dell’edificio (EGID) del consumatore finale rifornito e il gruppo di consumatori finali riforniti. In questo modo si tiene conto, da un lato, di un’esigenza dei Cantoni, che attraverso l’identificatore dell’edificio dei consumatori finali riforniti possono analizzare la distribuzione territoriale del consumo di combustibili in campo immobiliare. Tali informazioni sono preziose per le pianificazioni, le politiche e le statistiche energetiche cantonali e comunali. Dall’altro lato, i dati relativi al gruppo di consumatori finali serviranno in futuro soprattutto per imputare l’impiego di biocombustibili, biocarburanti e idrogeno ai diversi settori all’interno dell’inventario dei gas serra in base alle disposizioni dell’ONU9. L’imputazione del biogas al settore immobiliare è un’esigenza dei Cantoni per poter adempiere meglio al loro obbligo di rendicontazione ai sensi dell’articolo 9 della legge del 23 dicembre 201110 sul CO e dell’articolo 45 in combinato

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disposto con l’articolo 55 della legge del 30 settembre 201611 sull’energia.

All’atto dell’annullamento, inoltre, è possibile che si debbano indicare ulteriori informazioni, se previsto da leggi speciali. Nel caso dei carburanti per aviazione rinnovabili, ad esempio, al momento del rifornimento possono essere indicati i numeri dei voli, se necessari ai fini dell’attribuzione dei carburanti rinnovabili agli strumenti del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) aviazione e CORSIA. Ai fornitori di energia può essere altresì richiesto che, all’atto dell’annullamento, inseriscano nel registro la prova della fornitura fisica (ad es. copia della fattura o del bollettino di consegna).

Lett. b: all’atto dell’annullamento ai fini dello stoccaggio come scorta obbligatoria per almeno dodici mesi (art. 4c, cpv. 1 lett. e AP-OEn) occorre registrare un giustificativo che attesti lo stoccaggio fisico.

9 Articolo 13 dell’Accordo di Parigi RS 0.814.012, decisioni della Conferenza delle Parti 18/CMA.1 e 5/CMA.3

10 RS 641.71

11 RS 730.0