Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 11 pagine

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Ordinanza del DATEC sulle garanzie di origine di combustibili e carburanti

Sezione 3: Rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed esportazione

Art. 6 Obbligo di rilevamento e comunicazione dei dati di produzione, importazione ed espor-

tazione

Cpv. 1: i produttori sono responsabili di provvedere al rilevamento della produzione. I dati di produzione dell’impianto, ossia i quantitativi di energia prodotti in ciascun periodo per i quali va emessa una garanzia di origine, devono essere comunicati all’organo di esecuzione, in particolare i dati di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere b, e, g. I quantitativi possono essere rilevati anche in unità differenti dal chilowattora, ma le garanzie di origine devono essere emesse in chilowattora al fine di essere conformi allo standard internazionale. Tutti i dati relativi ai combustibili devono essere comunicati in litri alla temperatura di 15°C per i biocarburanti liquidi e in chilogrammi per i biocarburanti gassosi, dal momento che devono essere inoltrati all’UDSC ai fini della dichiarazione fiscale e il rilevamento delle quantità viene effettuato in questa unità di misura (art. 16 OIOm). La conversione in chilowattora ai fini dell’emissione delle garanzie di origine avviene automaticamente nel sistema. In caso di impianti che immettono in rete l’intera produzione di gas, si rileva la produzione netta misurata al punto di immissione. La produzione netta viene rilevata anche qualora tutta la produzione di gas venga consegnata a una stazione di rifornimento. Per gli impianti che consumano parte della loro produzione in loco o che la trasformano in calore o elettricità, invece, si rileva la produzione lorda. In caso di importazione di un mix di combustibili o carburanti liquidi biogeni e fossili, si comunica la frazione biogena. È per questa frazione che viene in seguito rilasciata una garanzia di origine. Per poter rispettare i periodi di produzione e importazione definiti all’articolo 7 e i termini previsti dalla OIOm per la riscossione dei tributi sui biocarburanti, i dati devono essere trasmessi come definito al capoverso 1. La comunicazione dei dati deve avvenire, in caso di rilevamento mensile, entro il 6° giorno del mese successivo e, in caso di rilevamento annuale, entro la fine di febbraio dell’anno successivo.

Cpv. 2: per poter rilevare la produzione netta, la misurazione dev’essere effettuata al punto di immissione in rete. Spetta all’UDSC, in caso di produzione di biocarburanti, ma anche di immissione di biogas liquefatti importati, determinare il punto di immissione (punto di misurazione; art. 45e OIOm).

Cpv. 3: in caso di importazione o esportazione, gli importatori e gli esportatori sono responsabili di assicurare che i quantitativi di importazione vengano rilevati e che venga annullata la garanzia di origine corrispondente alla quantità esportata. I dati di importazione ed esportazione vengono messi a disposizione dell’organo di esecuzione da parte dell’UDSC. I dati forniti dall’UDSC si basano sulla dichiarazione d’importazione o d’esportazione.

Cpv. 4: gli importatori che comunicano i loro carburanti e combustibili bilanciati in massa ai sensi della RED II (cfr. nota a piè pagina 4) devono registrare nel sistema delle garanzie di origine la documentazione d’accompagnamento del sistema di bilanciamento di massa. Si tratta di dati necessari a identificare dal punto di vista contabile, lungo la catena di produzione e fornitura, i quantitativi forniti di biomassa sostenibile, distinguendoli da altre forniture di biomassa sostenibile. La documentazione d’accompagnamento dimostra che il combustibile o il carburante rispetta i requisiti di cui agli articoli 8, 29 e 29a della RED II.

Art. 7 Periodo di produzione e importazione determinante

Cpv. 1 e 2: il periodo di produzione da rilevare dipende dall’origine o dall’utilizzo del vettore energetico prodotto. Se il quantitativo di energia viene venduto e quindi anche le relative garanzie di origine emesse devono essere rivendute, il periodo è pari a un mese civile (cpv. 1 lett. a e b). Un’ulteriore ragione per il rilevamento mensile dei dati relativi ai carburanti, tranne in caso di trasformazione in elettricità sul luogo di produzione, sono i requisiti dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali14 (OIOm) e il sistema di imposizione fiscale dell’UDSC (cpv. 1 lett. b). Il periodo determinante per il rilevamento dei combustibili

14 RS 641.611